I VIGILI URBANI E IL CdS
LE AUTO SOSTANO NEGLI INCROCI, MA CI SONO LE STRISCE. E LA REGOLA DEI 5 METRI?
di Claudio Patrizi

Ogni giorno se ne scoprono di piccole contraddizioni nella vita ormai caotica della città!
In giro per le strade del Sesto Municipio di Roma abbiamo notato situazioni al limite dell'assurdo:

- Auto che sostano e transitano sui marciapiedi, i cui conducenti chiedono persino "strada" ai pedoni minacciandoli di investirli (leggere l'articolo: PEDONI IN PERICOLO NEL MUNICIPIO ROMA 6);
- Passaggi con il semaforo rosso negli attraversamenti a chiamata pedonale (accade quotidianamente in prossimità del monumento ai Caduti detto "Cannone" e all'altezza di Piazza Sanmicheli);
- Auto che sostano su strisce pedonali e davanti (o sopra) gli scivoli pedonali, rendendo difficile l'attraversamento stradale alle carrozzine e ai disabili;
 
Nel contempo vengono multate auto che sostano a meno di 5 metri dalle cosiddette "intersezioni" (comunemente dette incroci) che non arrecano assolutamente nocumento ad alcuno.
Ecco un esempio di come a volte vengano applicate in modo "ferreo" le regole: l'auto nella foto è stata multata perchè sosta in prossimità dell'incrocio (a meno dei 5 metri stabiliti dal Codice della Strada).
 

L'auto si trova a circa 3 metri dall'intersezione stradale
(2 metri in meno rispetto alla norma)
 

Altra angolazione
 
L'auto nella foto non dà evidenti "segni" di intralcio nè ai pedoni e nè agli altri veicoli in transito.
- non ai pedoni perchè essi hanno ampio spazio per l'attraversamento e a 5 metri di distanza sono presenti le strisce pedonali disegnate sull'asfalto (non visualizzate nella fotografia);
- non alle auto perchè non è possibile la svolta a destra (la strada è chiusa da anni per la presenza del mercato e dell'edicola);
- non c'è occultamento di segnalazioni stradali;
- la sosta è all'altezza di un palo dell'illuminazione pubblica e di un segnale stradale quindi non vi è occupazione di un'area potenzialmente fruibile ai pedoni;
 
Nel medesimo istante, a pochi metri, si presenta invece questa situazione:
 
Un'auto sosta sulle strisce pedonali....
 

...e in corrispondenza dell'incrocio: i pedoni non possono passare!
 
Da sottolineare: Gli agenti della Polizia Municipale del VI Gruppo sono intervenuti immediatamente per multare le auto in sosta "maleducata" dietro nostra segnalazione.
 
Ma ora vediamo cosa la nostra redazione ha scoperto proprio in merito alla norma del Codice della Strada che impone una distanza minima di 5 metri dalle intersezioni stradali:
 

Via Casilina (altezza monumento ai caduti detto "Cannone"): il parcheggio è consentito persino a 0 (zero) millimetri dall'intersezione stradale!
 

Immagine globale dell'intersezione stradale. E la norma dei 5 metri?
 

Via Casilina incrocio con Via Ulivelli: anche qui il parcheggio è consentito fino a circa 1 metro dall'intersezione stradale. In questo incrocio si può anche svoltare a destra.
 

Ancora all'incrocio Via Casilina-Via Ulivelli: sosta consentita a 50 centimetri dall'intersezione stradale.
 

Incrocio Via Casilina-Via Salomone: la storia non cambia.
La sosta è ritenuta "regolare" ad appena 1 metro dall'intersezione stradale.
 

Ancora all'incrocio Via Casilina-Via Salomone, da altra angolazione.
 
 

Altri esempi: il cerchio giallo indica la presenza della delimitazione, anche questa a circa 1 metro dall'intersezione stradale (incrocio Via Casilina-Via Cencelli).
 

Ultimo esempio: anche qui la regola dei "5 metri" non è stata rispettata.
 
Potremmo continuare all'infinito, ma ci sembra di aver sufficientemente illustrato quanto volevamo dimostrare con questo servizio.
L'articolo 158/01 è applicato in modo alquanto discutibile ed è assoluta discrezione dell'agente di Polizia Municipale sanzionare o no le violazioni allo stesso.
Nel contempo gli stessi funzionari che dovrebbero applicare detto articolo, consentono di disegnare sull'asfalto le strisce bianche in palese violazione delle norme del Codice della Strada.
Da tutto ciò deriva una discriminazione tra i cittadini: basta una linea bianca per determinare l'elevazione di una contravvenzione a "parità di comportamento".
Abbiamo interessato il Comando del VI Gruppo della Polizia Municipale per porre rimedio a tale grottesca situazione, ma ancora attendiamo una risposta.


Articolo correlato:
- PEDONI IN PERICOLO NEL MUNICIPIO ROMA 6
 

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta (1);

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli (1);

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (1);

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.


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