“Riconosciuta rilevanza pubblicistica dell’Enasarco”

Ordinanza storica del TAR il quale riconosce la propria competenza e giurisdizione sulle dismissioni di Enasarco.

 

COMUNICATO STAMPA

ORDINANZA STORICA DEL TAR DEL LAZIO PER GLI INQUILINI. IL TRIBUNALE RICONOSCE LA PROPRIA COMPETENZA E GIURISDIZIONE SULLE DISMISSIONI DI ENSARCO QUALIFICATO: Ente con funzione previdenziale di indubbia rilevanza pubblicistica.

Il Tar Lazio, Sezione Terza Bis, ha emesso ordinanza n. 2962/2011, in data 03.08.2011, depositata in data 4 agosto c.a. pronunciandosi in ordine al giudizio cautelare instaurato da alcuni inquilini, difesi dall’Avv. Vincenzo Perticaro, contro l’Ente Enasarco sulla vicenda relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare.
Con la suindicata ordinanza l’adito TAR, ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza. Il TAR infatti, ha asserito che, ciò che rileva non è la natura giuridica di Enasarco:“…soggetto al quale risale la paternità del provvedimento ritenuto lesivo da taluni dei suoi destinatari, ma la funzione (nella specie previdenziale) che a mezzo di esso viene svolta, la cui rilevanza pubblicistica è di immediata evidenza e che potrebbe essere compromessa, con palese pregiudizio per gli iscritti beneficiari del trattamento pensionistico, ove non si garantissero le condizioni perché l’ente in questione possa continuare ad operare…”.
Il collegio giudicante non ha ravvisato i presupposti per la sospensione dei provvedimenti impugnati con la sola giustificazione che : “…a questo fine condizione essenziale è l’equilibrio del bilancio tecnico dell’ente, che allo stato è realizzabile solo con le risorse finanziarie derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare…”.
Nel provvedimento il giudice Amministrativo afferma altresì che: “ …l’intera operazione di dismissione di detto patrimonio si svolge sotto la supervisione delle Amministrazioni pubbliche vigilanti, che non sarebbe né imponibile né tanto meno necessaria ove il tutto si riducesse ad una mera compravendita tra soggetti privati, e che invece trova ampia ed esaustiva giustificazione nella necessità di assicurare le condizioni perché l’ente possa continuare a svolgere la funzione previdenziale (di indubbia rilevanza pubblicistica) nell’interesse di una ben definita collettività di soggetti”.
Il TAR sulla questione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 38 della Legge 243/2004 ha rinviato ogni provvedimento nel giudizio di merito : “…considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare dovendo la questione di legittimità costituzionale della norma e la richiesta di rimessione degli atti, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia Europea essere esaminate nella più approfondita fase di merito” .

IL TAR HA INOLTRE COMPENSATO TRA LE PARTI IN CAUSA LE SPESE DELLA PRESENTE FASE DI GIUDIZIO.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, dichiarando la propria giurisdizione e competenza, non ha accolto le eccezioni sollevate dalla Fondazione Enasarco che ne chiedeva il rigetto per inammissibilità considerando tale Tribunale competente solo per le dimissioni degli Enti Pubblici.

Roma, 04 agosto 2011

Per l’AS.I.A. – USB
Angelo Fascetti

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