Roma, critiche a nuovo regolamento su installazione antenne telefonia

Sul testo del regolamento su localizzazione, installazione e monitoraggio degli impianti di telefonia mobile in fase di approvazione del Consiglio Comunale di Roma, le richieste di emendamento sono rimaste quasi tutte inascoltate.

 

 

COORDINAMENTO DEI COMITATI DI ROMA NORD
 

COMUNICATO STAMPA del 5 Maggio 2015

ELETTROSMOG. LE RICHIESTE DEL COORDINAMENTO DEI COMITATI DI ROMA NORD SONO RIMASTE QUASI COMPLETAMENTE INASCOLTATE. OGGI 5 MAGGIO IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA DOVREBBE APPROVARE IL REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LOCALIZZAZIONE, L’INSTALLAZIONE, LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E IL LORO MONITORAGGIO. QUESTA DELIBERA NON DIMOSTRA DI POTER RAGGIUNGERE IL PIU’ IMPORTANTE DEGLI OBIETTIVI DICHIARATI NELLA PREMESSA: LA RIDUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA TALI SORGENTI. IL NUOVO TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI AMBIENTE E URBANISTICA E’ PERFINO PEGGIORE DELLA BOZZA ORIGINARIA.

 

 Il 13 Novembre 2014 il Coordinamento dei Comitati di Roma Nord aveva inviato al Sindaco Marino, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni consiliari competenti le proprie richieste di emendamenti della proposta di deliberazione del Consiglio di Roma Capitale n. 114/2014 riguardante la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti della telefonia mobile e il loro monitoraggio, in quanto questa non dimostrava di poter raggiungere il più importante degli obiettivi dichiarati nella sua premessa, cioè la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (cem) emessi dalle antenne delle stazioni radio base dei gestori telefonici. Le richieste di emendamento sono rimaste quasi tutte inascoltate, con l’eccezione di quella che vieta l’installazione di antenne di stazioni radio base ANCHE intorno ai luoghi sensibili (asili nido, scuole, ospedali, case di cura e di riposo, oratori, orfanotrofi, parchi gioco) e non soltanto SOPRA questi. Il divieto di installazione ad una distanza minima di 100 metri da quei luoghi era infatti già presente nel protocollo d’intesa stipulato nel 2004 fra il Comune di Roma e i gestori telefonici e non si vedeva alcuna ragione per cui questa norma non dovesse essere sancita nel regolamento.

 Ma il testo della delibera respinge totalmente:

1.     La richiesta di cancellazione della norma che stabilisce una deroga al divieto di installazione sopra i siti sensibili se questi, per le attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica. La richiesta si basa sulla necessità che il DIRITTO costituzionale alla salute non può essere SUBORDINATO alla necessità di garantire comunque il servizio telefonico.

2.     La richiesta di modificare la norma riguardante la proposizione di localizzazioni per sistemi di microcelle con l’introduzione della verifica tecnica a priori di quale potrebbe essere la migliore combinazione di tipologie di celle e la migliore tipologia di apparati (antenne). Ciò al fine di ridurre l’esposizione della popolazione ai cem. 

3.     La richiesta di cancellazione della norma che fornisce ai gestori la possibilità di installare impianti provvisori, anche fino ad un anno, in attesa del compimento delle procedure di pianificazione dei siti programmati. E ciò in quanto con essa si potrebbe configurare una sorta di autorizzazione a priori a favore del gestore telefonico.      

4.     La richiesta di introduzione di una norma che obblighi il gestore a giustificare tecnicamente il piano di sviluppo annuale della propria rete. Ciò per contenere la proliferazione di impianti anche quando ciò non sia giustificato dalla necessità di incrementare la capacità di traffico.

5.     La richiesta di cancellazione della norma che dispone di mascherare e mimetizzare le sorgenti per motivi paesaggistici, estetici e di decoro urbano, sottoponendo la popolazione ad un’ESPOSIZIONE INCONSAPEVOLE. Ciò in quanto ai Cittadini deve essere assicurata la possibilità di sottrarsi alla esposizione ai campi elettromagnetici e di proteggersi da essi anche grazie alla visibilità delle sorgenti: il diritto costituzionale alla salute non può essere SUBORDINATO alla protezione del paesaggio, dell’estetica e del decoro urbano.

6.     La richiesta di introduzione di una norma che obblighi i gestori della telefonia mobile ad installare e a mantenere, a proprie spese, CENTRALINE DI MONITORAGGIO CONTINUO delle potenze di trasmissione e dei livelli di cem irradiati, gestite dalle istituzioni nell’ambito dell’attività di vigilanza e di controllo. Ciò poiché il criterio di monitoraggio basato soltanto su campagne di misure intorno alle sorgenti appare ELUDIBILE, NON EFFICACE, NON CERTO E NON CONTINUO e richiederebbe risorse molto ingenti e non compatibili, né tecnicamente, né economicamente, con nessuna struttura tecnica di controllo oggi disponibile o prevedibile in futuro a causa dell’elevatissimo numero di antenne presente nel territorio comunale (dell’ordine delle migliaia), tenendo conto che ogni stazione radio base è costituita da più celle, che ognuna di queste agisce indipendentemente dalle altre perché dedicata ad una diversa zona di copertura e che, in base a quanto stabilito dall’art. 14 della Legge 221/12, sono necessarie 24 ore per ogni misura puntuale.

7.     La richiesta di cancellazione della norma relativa alla non diffusione da parte di Roma Capitale dei dati caratteristici dell’impianto. Ciò in quanto tale norma sarebbe in palese contrasto con l’art. 9 della Legge 241/90 e in contraddizione con le intenzioni dichiarate nel processo partecipativo definito nella proposta di regolamento. Con il permanere di tale norma verrebbe precluso a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai soggetti portatori di interessi diffusi (comitati e associazioni), qualsiasi possibilità di verifica che l’impianto di telefonia mobile funzionerà o stia funzionando secondo quanto dichiarato nel progetto.

Il testo approvato nelle Commissioni Ambiente e Urbanistica del Campidoglio contiene inoltre i seguenti peggioramenti in quanto il perseguimento del principio di minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e la mitigazione degli impatti visivi vengono subordinati alla possibilità tecnica di:  

–       accorpare gli impianti su strutture di supporto preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;

–       alloggiarli su strutture già esistenti quali pali per l’illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;

–       localizzarli su immobili e/o aree di proprietà comunale e su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui;

–       delocalizzare gli impianti già installati sui siti sensibili, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile;

–       vietare l’installazione di nuovi impianti in aree dell’Agro Romano ricadenti in Rete Ecologica.

Ulteriori peggioramenti sono costituiti dalle seguenti modifiche:

–       eliminazione dal piano territoriale della telefonia mobile della mappa dei recettori sensibili costituita dall’insieme degli edifici, delle aree e delle strutture destinate ad utenze potenzialmente sensibili all’effetto delle onde elettromagnetiche;

–       eliminazione delle mappe di copertura dei servizi con stima dei livelli di qualità per ognuno dei servizi;

–       previsione di integrazioni e modifiche del Piano annuale degli impianti per sopraggiunte eccezionali esigenze di copertura del servizio da parte dei gestori.

–       cancellazione della norma che richiede il verbale di assemblea condominiale di approvazione unanime alla installazione dell’impianto, nel caso in cui l’installazione limiti, anche temporaneamente, l’utilizzo delle parti comuni o alteri il decoro dell’edificio.

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