Antenne telefoniche, Tar respinge ricorso di Wind a Sesto S. Giovanni

Il TAR di Milano ha respinto il ricorso di Wind contro la normativa urbanistica di Sesto San Giovanni (Milano), che vieta le installazioni nei pressi di scuole, parchi gioco, ospedali e in generale al di fuori della aree indicate dal comune.

 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015

 

Antenne telefoniche.TAR Milano respinge ricorso WIND a San Giovanni

 

Il TAR stoppa i gestori telefonici: legittimi i limiti comunali per tutelare la popolazione dai campi elettromagneticiIl TAR di Milano ha respinto il ricorso di Wind contro la normativa urbanistica di Sesto San Giovanni (Milano), che vieta le installazioni nei pressi di scuole, parchi gioco, ospedali e in generale al di fuori della aree indicate dal comune.

Si tratta di uno dei pochi casi in cui il Comune vince sul gestore telefonico. 

L’avvocato Umberto Fantigrossi: “Messo un punto fermo contro l’invasività dei tralicci telefonici e per una migliore tutela della salute sul territorio”.

 

Milano, 3 novembre 2015. Con ricorso del 27 marzo 2015 Wind Telecomunicazioni chiedeva al TAR Milano l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Sesto S. Giovanni (in provincia di Milano) aveva respinto la sua istanza di istallazione, nel territorio comunale, di un nuovo impianto per la telefonia mobile con potenza totale ai connettori di antenna superiore ai 300 Watt.

La Società riteneva illegittima la regolamentazione urbanistica che individuava puntualmente le aree ove consentito l’intervento ed escludeva quelle non ricomprese in tale elenco, nonché quelle poste in vicinanza di siti sensibili, come scuole, parchi gioco, ospedali e strutture similari.

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 2274 del 29/10/2015, ha respinto il ricorso della Wind, accogliendo la linea difensiva del Comune di Sesto San Giovanni, difeso dall’avvocato Umberto Fantigrossi di Milano. In particolare, il TAR ha rilevato la piena legittimità della normativa urbanistica, idonea, da un lato, minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e, dall’altro, a rendere possibile la copertura del segnale sul territorio comunale, assicurando il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.

Spiega l’avvocato Fantigrossi: “La sentenza precisa che non si tratta di divieti assoluti e generalizzati di localizzazione degli impianti, ma di precisi criteri oggettivi e razionali posti in esercizio del potere attribuito ai Comuni dall’art. 8, comma 6 della Legge quadro n. 36/2001 e come tali del tutto legittimi. Si tratta di una importante vittoria per i cittadini, perché mette un punto fermo contro l’invasività dei tralicci telefonici e per una migliore tutela della salute sul territorio”.

FONTE:  http://milanonotizie.blogspot.it/2015/11/antenne-telefonichetar-milano-respinge.html

 

 

 

N. 02274/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00689/2015 REG.RIC.

 

 

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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2015, proposto da: 
Wind Telecomunicazioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Corrado Diaco in Milano, Via Matteo Bandello, 5 
 

contro

Comune di Sesto San Giovanni in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia, 7 
 

nei confronti di

Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia, non costituite in giudizio 
 

per l’annullamento

della nota datata 11.1.2015, pervenuta a mezzo PEC del 13.1.2015, con cui il Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Sesto S.Giovanni ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata il 31.10.2014 da WIND, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, per l’installazione, su lastrico solare su cui già insiste un traliccio di altro gestore, di apparati tecnologici per servizi di telecomunicazioni in via E. Marelli n. 165;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse le NTA del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12.7.2005 e della variante di cui alla delibera C.C. n. 48 del 29.10.2012, con particolare riferimento all’allegato B.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sesto San Giovanni in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27 marzo 2015 Wind Telecomunicazioni S.p.A. chiedeva l’annullamento, previa sospensione incidentale, del provvedimento con il quale il comune di Sesto S. Giovanni aveva respinto la sua istanza di istallazione, nel territorio comunale, di un nuovo impianto per la telefonia mobile.

La ricorrente impugnava altresì, ove ritenuta preclusiva della suddetta installazione, la norma del piano delle regole del PGT comunale che autorizzerebbe l’istallazione del predetto nuovo impianto soltanto nelle specifiche localizzazioni “areali e puntuali” appositamente individuate.

Si costituiva l’amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso, e Wind rinunciava alla proposta domanda cautelare; successivamente, la causa veniva discussa e trattenuta in discussione alla pubblica udienza del 7 ottobre 2015.

Il ricorso è integralmente infondato.

Con il primo motivo, Wind ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990.

Il motivo è destituito di fondamento, in quanto il comune resistente, pur non avendo replicato punto per punto alle singole argomentazioni presentate nel corso del procedimento dalla società ricorrente, ha espressamente considerato “le osservazioni alla (…) comunicazione dei motivi ostativi, trasmesse dalla Società in indirizzo in data 27/11/2014”, ribadendo, “a fronte delle citate osservazioni”, i motivi che impedivano l’accoglimento dell’istanza.

Non vi è dunque stata alcuna violazione del disposto di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, avendo il comune, a prescindere dal merito delle sue deduzioni, “dato ragione” nella motivazione del provvedimento del mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal privato.

Con il secondo motivo, Wind ha dedotto la contraddittorietà e il difetto di istruttoria dell’atto impugnato, oltre che la violazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 259/03, in quanto, da un lato, l’affermazione secondo cui l’impianto non sarebbe compreso nei siti idonei previsti dal PGT, risulterebbe inconciliabile con la circostanza dell’esistenza, proprio sul lastrico dell’edificio individuato ai fini dell’installazione, di altro impianto tecnologico destinato alle telecomunicazioni; dall’altro, l’ente locale avrebbe dovuto, al contrario, favorire la condivisione con un impianto già esistente.

Con il terzo motivo, poi, la ricorrente ha sviluppato l’argomentazione inerente alla necessità di condivisione, suggerendo che l’intervento progettato da Wind sarebbe da assimilare alla modifica di un impianto esistente, da qualificare di manutenzione ordinaria, di modo tale da non soggiacere ai limiti di localizzazione previsti per i “nuovi impianti”.

I motivi sono infondati. Quanto alla contraddittorietà dell’atto impugnato, il comune ha chiarito che l’impianto tecnologico presente nel sito individuato da Wind era preesistente ai divieti stabiliti dal PGT; ad ogni modo, l’eventuale illegittimità di altra autorizzazione già concessa non può certo favorire ulteriori violazioni dei limiti imposti dal PGT, specie considerando che l’impianto da installare ha pacificamente una potenza al connettore d’antenna superiore ai 300 watt.

Quanto alla problematica della condivisione, il Collegio osserva che l’intervento in questione non è assimilabile alla mera modifica di un impianto esistente, trattandosi della realizzazione di un nuovo impianto tecnologico per la diffusione del segnale radioelettrico della telefonia mobile che comporta, come detto, un rilevante aumento di potenza di emissione; d’altra parte, non risulta comunque pertinente il richiamo della società ricorrente all’art. 89 del d.lgs. n. 259/2003, in quanto tale norma tende sì a favorire la condivisione e coubicazione delle strutture, ma sempre nel rispetto dei limiti urbanistici stabiliti dall’ente locale, con specifico riferimento ad impianti aventi caratteristiche simili a quello da installare. A tale riguardo, come sarà evidenziato anche successivamente, è la stessa L.r. n. 11/2001 a facoltizzare i comuni ad elaborare specifiche regolamentazioni urbanistiche per gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza superiore a 300 watt, in ossequio a quanto già previsto dalla legge statale n. 36/2001.

Risulta pertanto legittimo, sotto questo profilo, il comportamento del comune, che ha ritenuto di non aumentare i limiti di esposizione su di un sito (posto nella zona centrale del centro storico) che era già stato escluso per la localizzazione di nuovi impianti dalle previsioni del piano delle regole vigente.

Con il quarto motivo, Wind ha censurato in via diretta la norma urbanistica che regolamenta le modalità di insediamento e rilocalizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile sul territorio comunale, deducendone l’illegittimità, nella misura in cui ammette gli impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 watt solo nei siti individuati nella tavola allegata alle NTA del piano delle regole del PGT.

Nella sostanza, la società ricorrente argomenta che la norma urbanistica in questione, per come applicata dal comune interessato, si sarebbe tradotta in un divieto assoluto di localizzazione di impianti di telefonia mobile su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili.

A sostegno di questa tesi, Wind ha depositato una relazione tecnica nella quale si sostiene che le aree messe a disposizione dal comune, e poste a una distanza non significativa dall’area di ricerca dell’impresa ricorrente per la installazione del nuovo impianto, non sarebbero idonee “al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di copertura perseguiti dal privato”.

Preliminarmente, il Collegio rileva che risulta condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel regolamento comunale possono essere ammessi anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura del territorio nazionale.

D’altra parte, il potere esercitato dai comuni in casi come quello oggetto del presente giudizio è direttamente previsto dalla normativa nazionale (art. 8, comma 6 della L. n. 36/2001: “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”), per cui lo scrutinio del Giudice deve limitarsi a verificare se tale potere sia stato correttamente esercitato e contemperato con l’altro principio fondante la suddetta materia, ovvero la necessità di una copertura del territorio adeguata e capillare da parte del segnale di telefonia mobile.

Il fatto che nel caso di specie la norma urbanistica impugnata non sia di per sé illegittima è testimoniato dalla stessa relazione tecnica depositata dalla società ricorrente, che esamina aree alternative messe a disposizione del comune non significativamente distanti dall’area di ricerca di Wind, e quindi astrattamente compatibili con gli obiettivi di copertura del territorio stabiliti da Wind.

Resta pertanto da stabilire se nel caso di specie la localizzazione operata dal comune impedisca di fatto e immotivatamente la copertura del territorio con un segnale sufficiente affinché gli utenti possano fruire del servizio di telefonia e collegarsi con la rete ad una velocità adeguata agli standard odierni.

Nella sua relazione, l’esperto incaricato da Wind sostiene che le localizzazioni alternative individuate dal comune “non risultano idonee al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di copertura Wind”. Non vengono tuttavia specificati né quali siano tali obiettivi né, salvo per l’area denominata “posizione 4”, quali siano in concreto gli impedimenti di natura tecnica che impediscano il raggiungimento degli stessi.

A fronte di questa generica contestazione, il comune ha dimostrato di avere individuato i siti in cui localizzare i nuovi impianti con criteri tecnici e di contenimento dell’esposizione adeguati e rispettosi del principio di proporzionalità, come risulta dall’istruttoria e dalle concrete verifiche che hanno preceduto la relazione tecnica descrittiva dell’allegato B del PGT.

Ne deriva che la norma urbanistica impugnata è legittima.

Il quinto motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse, in quanto teso a censurare la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui viene contestato alla Wind il mancato inserimento del nuovo impianto nel piano di sviluppo 2014.

Invero, trattasi di argomentazione dalla stessa ricorrente definita “irrilevante” (si veda pag. 20 del ricorso introduttivo), posto che il motivo del diniego è da ravvisarsi nella preclusione individuata dal PGT.

Per motivi in parte analoghi, inammissibile per carenza di interesse è anche il sesto motivo, poiché l’indicazione da parte dell’amministrazione dell’esistenza di siti sensibili nelle vicinanze del nuovo impianto da installare, seppure ad una distanza non inferiore ai 100 metri, è da considerarsi un’ulteriore specificazione delle motivazioni di fondo che hanno indotto il comune interessato ad escludere a priori l’area individuata dall’insediamento di ulteriori SRB.

Dalle anzidette considerazioni deriva altresì l’inammissibilità dell’ultimo motivo di ricorso, che censura l’inserimento tra i luoghi sensibili di cui al regolamento comunale sulle localizzazioni anche di “centri sportivi”, “chiese o oratori”, o ancora di “edifici ad elevata socialità”. Trattasi di censura non conferente con il testo del provvedimento impugnato, che non fa alcun riferimento, nel caso di specie, al regolamento de quo, ma, come detto, si limita a sottolineare una vicinanza solo generica all’impianto da installare di alcuni siti sensibili.

Il ricorso è dunque integralmente infondato, laddove non inammissibile, e come tale va respinto. Il riconoscimento della legittimità del diniego impugnato non implica, ovviamente, una preclusione per il futuro ad una nuova richiesta di autorizzazione da parte di Wind, qualora il sito dalla stessa individuato venga inserito nel piano di sviluppo annuale e l’amministrazione si determini, a seguito di effettivo contraddittorio tecnico sul punto, ad adeguare la tavola delle localizzazioni alle richieste degli operatori.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la società ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dal comune resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Roberto Lombardi, Referendario, Estensore

Angelo Fanizza, Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

tratto da: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=M2FZBTEUK36KCPNZP7X7IK6P3A&

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