Sentenza su licenziamento lavoratore con disabilità

La Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 10576/2017, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento del lavoratore con disabilità per inidoneità a svolgere le sue mansioni in seguito all’aggravarsi della sua situazione, se l’accertamento delle sue condizioni è stato svolto da un unico medico e non dalla Commissione medica competente.

 

 

IL LAVORATORE CON DISABILITÀ PUÒ ESSERE LICENZIATO SOLO CON IL PARERE DELLA COMMISSIONE MEDICA COMPETENTE

La Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 10576/2017, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento del lavoratore con disabilità per inidoneità a svolgere le sue mansioni in seguito all’aggravarsi della sua situazione, se l’accertamento delle sue condizioni è stato svolto da un unico medico e non dalla Commissione medica competente, come stabilito dalla legge n. 68/1999 (articolo 10 comma 3).

La sentenza accoglie il ricorso di un lavoratore disabile palermitano licenziato dalla Fondazione Auxilium per inidoneità a svolgere le mansioni di addetto ai servizi generali. Il lavoratore, invalido civile, era stato licenziato a seguito di un accertamento del medico competente, che lo aveva valutato non idoneo alla mansione. Nei primi due gradi di giudizio, i giudici avevano respinto la richiesta di annullamento del provvedimento avanzata dal lavoratore, considerando irrilevante che la formulazione del giudizio di inidoneità fosse stata effettuata da un medico competente anziché dalla Commissione in quanto l’intervento del primo era stato sollecitato proprio dal lavoratore e la diagnosi era risultata conforme a quella dallo stesso auspicata.

Dopo il ricorso del lavoratore, la Cassazione ha rinviato la causa al giudice di secondo grado affinché si pronunci nuovamente sulla base del principio secondo cui “il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione di lavoro, solo nel caso in cui la speciale Commissione integrata” accerti “la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, non essendo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria”.

Nina Daita (Responsabile Nazionale Politiche per le Disabilità CGIL)

 

La sentenza

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