Il giurista Sabino Cassese favorevole ai missili di Trump

Secondo lui il diritto internazionale non verrebbe violato dall’intervento militare di Usa, Francia e Gran Bretagna, in quanto nel caso della Siria si applicherebbe il principio della “responsabilità di proteggere”. Peccato che Sabino Cassese si dimentichi di aggiungere che il principio a cui lui si richiama deve passare attraverso una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che per la Siria non vi è stata.

 

Il giurista Sabino Cassese favorevole ai missili di Trump

Secondo lui il diritto internazionale non verrebbe violato dall’intervento militare di Usa, Francia e Gran Bretagna, in quanto nel caso della Siria si applicherebbe il principio della “responsabilità di proteggere”. Peccato che Sabino Cassese si dimentichi di aggiungere che il principio a cui lui si richiama deve passare attraverso una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che per la Siria non vi è stata.

 

La carta dell'ONU vieta interventi unilaterali in Siria

Sabino Cassese è un giurista. Sul Corriere della Sera si è schierato a favore dell’intervento militare in Siria. Sostiene che il diritto internazionale non verrebbe violato dall’intervento militare di Usa, Francia e Gran Bretagna, in quanto nel caso della Siria si applicherebbe il principio della “responsabilità di proteggere”.

Peccato che dimentichi di aggiungere che tale principio deve passare attraverso una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. 

Andando sul sito dell’ONU vi è un’ampia disamina del principio della “responsabilità a proteggere” ma gli esempi citati sono basati su risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Nel caso della Siria non vi è stata alcuna risoluzione del Consiglio di Sicurezza. 

A proposito dell’uso legittimo della forza nel diritto internazionale si legga:

In quest’ultimo saggio, Giulia Pelosi, esperta di diritto internazionale, scrive:

“Se è inaccettabile lasciare libero uno Stato di commettere flagranti violazioni dei diritti umani, è altresì inammissibile permettere ai singoli paesi di intervenire unilateralmente nel territorio di un altro Stato, in virtù diun asserito diritto di intervento umanitario. Negli ultimi decenni si è assistito ad episodi come l’intervento della Tanzania in Uganda (1979), dell’India in Pakistan (1971), della Francia in Africa Centrale (1979) e dell’intervento statunitense a Grenada (1983) e a Panama (1989) che, celandosi dietro il diritto di intervento umanitario, sono stati posti in essere per altre ragioni, quali interessi economici e politici, se non addirittura egemonici. L’unica forma lecita di uso della forza a tutela dei diritti umani è quella che vede come attore principale il Consiglio di Sicurezza il quale, mediante un’interpretazione estensiva della nozione di minaccia alla pace, riesce a far rientrare tra le condizioni per agire in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite anche le gravissime violazioni dei diritti umani”.

14 aprile 2018 – Alessandro Marescotti

da: www.peacelink.it

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