Sostanzialmente viene ampliata l’azione di supporto del Governo all’industria nazionale della Difesa nell’export delle armi prevedendo, attraverso i cosiddetti accordi G2G (Government-to-Government), la possibilità per il ministero della Difesa di sottoscrivere direttamente contratti con le industrie di quei Paesi degli Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare.
DL Fisco: governo potrà contrattare export armi
Art. 55 Misure a favore della competitivita’ delle imprese italiane
1. All’articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, puo’ svolgere tramite proprie articolazioni e senzaa ssunzione di garanzie di natura finanziaria, attivita’ contrattualee di supporto tecnico-amministrativo per l’acquisizione di materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalita’ disciplinati nei predetti accordi.»
https://www.lavoroediritti.com/wp-content/files/DECRETO-LEGGE_26_ottobre_2019_n._124.pdf