“Appello alla sinistra del NO perchè riconsideri la sua scelta”

Nella sinistra, il SÍ e il NO non devono provocare una guerra di religione, ma essere un’occasione per riflettere e discutere.

 

La posta in gioco

Appello alla sinistra del NO perchè riconsideri la sua scelta

Nella sinistra, il SÍ e il NO non devono provocare una guerra di religione, ma essere un’occasione per riflettere e discutere non solo sulle opzioni relative al referendum, ma anche sulla fase politica che stiamo attraversando e su come una sinistra concretamente legata ai problemi politici e ai passaggi della fase dovrebbe collocarsi. Questo è il problema da cui partire, non se mantenere o ridurre il numero attuale dei seggi parlamentari.

Non che questo sia un problema da trascurare, per le motivazioni specifiche che abbiamo già illustrato in altra sede. La riduzione del numero dei senatori e dei deputati non è un attentato alla democrazia, come sarebbe una generale riforma istituzionale che consegnasse il potere all’esecutivo e non tenesse conto che l’Italia è una Repubblica parlamentare e che i governi devono rispondere al Parlamento. Ma allora perchè ridurre il numero dei parlamentari? Premesso che il numero può variare senza ledere i principi della Costituzione, come risulta chiaramente dal dibattito al riguardo in sede di Assemblea Costituente e dal fatto che quello attuale fu fissato nel 1963 con una modifica dell’art. 56 – tutto ciò premesso, bisogna tener conto della salutare battaglia che si sta combattendo nella fase storica attuale non contro la democrazia rappresentativa, bensì contro una casta di eletti, a tutti i livelli, che con la democrazia ha ben poco a che fare ma difende i suoi particolari interessi e spesso, come mostrano personaggi come Bonino, Calenda e Renzi svolge un ruolo di nicchia ricattatrice utile per condizionare le scelte politiche che una palude di corrotti è sempre disposta ad assecondare.

Questi rischi sono evitabili con la riduzione dei parlamentari? Certamente no. Con 600 parlamentari certe cose possono benissimo ripetersi, ma almeno si fa un po’ di pulizia. Soprattutto la riduzione si inserisce nel contesto dei provvedimenti di riforma in senso democratico e sociale, che i 5Stelle e i governi Conte hanno approvato su spazzacorrotti, prescrizione, reddito di cittadinanza, quota cento, pensione di cittadinanza ecc. e che ha trovato i cattivi maestri di una certa cultura ‘antagonista’ incapaci di cogliere le novità e di inserirsi nella dialettica e nello scontro tra destra, liberisti e tendenza antiliberista e antifascista che per noi rappresenta la linea del fronte su cui dobbiamo combattere e organizzare le forze per il futuro.

Sappiamo che ci sono molti nella sinistra che aspirano sinceramente al cambiamento e condividono le stesse nostre esigenze di rinnovamento. Questo è il momento di uscire dai ghetti e dalle nicchie, entrare nel vivo delle contraddizioni e partecipare alla lotta, quella vera e non quella virtuale.

D’altronde, restando in tema di Costituzione, è appena il caso di ricordare che la Resistenza, la Repubblica, la Costituente sono stati il frutto di chi ha trovato la chiave interpretativa degli avvenimenti e non si è attardato a lamentarsi per una ipotetica rivoluzione tradita.

Fronte Politico Costituzionale

www.aginform.org

 


 

 

  • Art. 56
    [ Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo I: Il Parlamento; Sezione I: Le Camere ]

    La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
    Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

    NOTE:
    (*) L’art. 56 è stato sostituito dapprima dall’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
    «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell’elezione hanno compiuto i venticinque anni di età».

    In seguito, l’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l’art. 56. Il testo dell’articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:
    “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
    Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”

    L’art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
    “1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
    2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”

    Torna su
  • Art. 57
    [ Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo I: Il Parlamento; Sezione I: Le Camere ]

    Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
    Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
    La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

    NOTE:
    (*) L’art. 57 è stato dapprima sostituito dall’art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall’art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall’art. 2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
    Il testo dell’articolo nella versione originaria era il seguente: “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.”
    Il testo dell’articolo 57 come sostituito dall’art. 2 della legge n. 2 del 1963 così disponeva: “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
    Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d’Aosta uno.
    La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti.”
    Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all’assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
    L’art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell’art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente: “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
    Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
    La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”
    L’art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
    “1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
    2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”

http://legislature.camera.it/cost_reg_funz/345/348/430/lista.asp

 

 

Sharing - Condividi