Il governo neoliberista di Mario Draghi, prima con il Decreto Legge n°52, poi con il Decreto Legge 23 luglio 2021 n° 105 entrato in vigore dal 6 agosto 2021, ha approvato il Green Pass, un lasciapassare che implica l’esclusione dell’accesso ad attività, servizi e luoghi pubblici (teatri, cinema, attività sportive, locali pubblici, fiere, manifestazioni, congressi, etc.), a una specifica categoria di persone, ovvero coloro che non si sono vaccinati o non hanno prenotato la vaccinazione (con la sola eccezione di coloro che sono guariti dalla malattia e salva la possibilità di sottoporsi a tamponi a pagamento, ripetuti nelle 48 ore antecedenti al godimento di quelle libertà o diritti). Il Green Pass è indispensabile per accedere a diversi luoghi, la maggior parte ricreativi e di socializzazione.
Il Decreto Legge 23 luglio 2021 n° 105 all’articolo 3 elenca tutti i luoghi in cui l’accesso potrà avvenire con la seguente certificazione, ma all’articolo 4 al comma 2 lettera e) 2) afferma che l’articolo 9 comma 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n° 52 è sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021»
Cosa vuol dire? Che il Green Pass nasce già morto per disposizione dei due recenti regolamenti Ue. Cerchiamo di capire meglio: se andiamo a leggere il contenuto del Regolamento UE 953/21 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=IT ) al paragrafo 36 in particolare, si scopre che un lasciapassare sanitario vaccinale (ovvero il green pass) previsto dal Decreto Legge 52 è illegittimo per violazione della norma sovranazionale, richiamata nel medesimo decreto legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L236/86 del 5 luglio 2021 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953R%2801%29 vi è la correzione del paragrafo 36, in cui si legge: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”1
Il Regolamento Ue, quindi, prevede che non può essere discriminato chi ha scelto di non vaccinarsi e, il possesso di una certificazione verde, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione: cosa che purtroppo sta avvenendo. Pertanto non vi è compatibilità richiesta all’articolo 4 del Decreto Legge del 23 luglio 2021 e dunque il Green Pass discrimina i non-vaccinati, costringendoli de facto o al tampone permanente (spendendo per ognuno dai 15 ai 25 euro l’uno), o al vaccino, facendo credere che senza di esso non si possa più circolare liberamente. Qualsiasi regolamento UE, come tutte le leggi promulgate dall’UE, ha forza di legge ed è sovranazionale. Una legge italiana non può andare contro una legislazione europea e ne consegue che il decreto Green Pass non potrà mai essere convertito in legge ed è un obbligo surrettizio e velato alla vaccinazione.
In ragione di ciò, il Green Pass si pone in aperta violazione dei principi e delle norme fondanti il nostro ordinamento e determina la violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi, imposto a tutti i cittadini dall’art.54 Cost. e, prima ancora, alle istituzioni.
Inoltre il Green Pass dovrebbe aprire un serio dibattito filosofico, politico e giuridico e non fatto da opinionismo da talk show immerso di retorica e medicalizzazione. Come diceva Platone, la retorica porta sempre a belli ed orecchiabili discorsi soprattutto perché è fatta di falsi sillogismi e si basa sulla mozione degli affetti, non fondandosi sulla Ragione. In Italia sembra che la questione venga presa sottogamba, nonostante, da oltre un anno e mezzo, si stiano subendo radicali limitazioni a diritti e libertà fondamentali previste dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Dichiarazioni Universale dei Diritti Umani. Il Decreto Legge del 6 agosto 2021 n.111, ha addirittura subordinato la possibilità degli studenti di frequentare l’università e seguire i corsi in aula in presenza al possesso del Green Pass e ha obbligato il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario a possedere questo lasciapassare sanitario.
Tuttavia, la libertà della scelta di non sottoporsi al trattamento sanitario della vaccinazione, garantita dall’art.32 comma 2 della Costituzione che, pur prevedendo la possibilità che vi siano deroghe stabilite con una legge formale, ammonisce che in nessun caso è possibile violare i limiti imposti dal rispetto della dignità della persona umana.
Il Green Pass, che è stato paradossalmente introdotto solo in Italia e Francia, contrasta non solo con i nostri principi costituzionali, ma con i principi fondanti dell’ordinamento comunitario ed internazionale. Secondo quanto esposto dalla petizione lanciata su Avaaz, il Green Pass sarebbe illegittimo all’articolo 1 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione (New York, 1965-aperta alla firma nel 1966-ratificata nel 1976), la quale afferma che costituisce discriminazione ogni comportamento che direttamente o indirettamente “comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine etnica e che abbia lo scopo e l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”. Le restrizioni contenute nel Green Pass rientrano letteralmente nelle “esclusioni” che determinano gli effetti indicati come discriminatori nella definizione della Convenzione.
Inoltre, nella prassi giurisprudenziale, costituisce “discriminazione” ogni trattamento, considerazione e/o distinzione attuato nei confronti di un individuo o di una classe di individui sulla base dell’appartenenza a un particolare gruppo, classe o categoria sociale, che mira a provocare l’esclusione sociale dei soggetti vittime del comportamento discriminatorio fondato su una visione differenzialista del mondo.
L’istituzione di un Green Pass per l’accesso a determinate attività si pone in evidente contrasto con l’art. 2 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, nonché con l’art.3 della Costituzione che sancisce la pari dignità sociale dei cittadini e la loro eguaglianza di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, imponendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e SOCIALE del Paese.
Il Green Pass viola, inoltre, l’art.21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, titolato “Non discriminazione” ai punti 1 e 2 in cui è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sulle “convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura”. Viste le conseguenze che sta portando anche all’interno dei luoghi di lavoro, il Green Pass violerebbe anche l’art.23 della Carta che dispone “La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”.
Secondo l’avvocata Olga Milanese e Carlo Cuppini, giuristi che hanno proposto l’iniziativa, il Green Pass violerebbe la Convenzione Europea sui Diritti Umani all’art. 14 e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all’art. 7 e all’art. 2, il quale stabilisce che “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna”, nemmeno quelle “di opinione politica o di altro genere” o “di altra condizione”. Il Green Pass violerebbe persino il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che all’art. 10 chiarisce: “Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”.
Il lasciapassare sanitario si pone in contrasto anche con la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi ed invita gli Stati ad assicurarsi che i cittadini siano informati in modo chiaro sulla NON obbligatorietà del vaccino.
Il Green Pass e l’annientamento delle libertà costituzionali, che abbiamo vissuto nell’ultimo anno, hanno portato ad una vera e propria “sospensione della democrazia” mettendo in pericolo i principi democratici dello Stato di diritto. Le ragioni emergenziali, o gli stati d’eccezioni, non possono essere utilizzate come scusante per sospendere e annullare diritti considerati intangibili dai Padri Costituenti e dalla comunità internazionale. Con l’emergenza tutto si può giustificare, ma dovrebbe essere la democrazia ad affrontare le crisi e non, come ha detto Massimo Cacciari, i “deliri normativistici” dei Dpcm. Se accettiamo che i principi fondamentali dello Stato di diritto possano essere sospesi oggi, in nome della gestione della pandemia e delle derive biopolitiche, domani che ne sarà della democrazia?
Lorenzo Poli
05.09.21
Petizione di Avaaz contro il Green Pass: https://secure.avaaz.org/community_petitions/it/sergio_mattarella_presidente_della_repubblica_ital_green_pass_le_ragioni_del_no/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1280844-green_pass_le_ragioni_del_no&utm_term=rLqccb%2Bit
1 Le correzioni vengono pubblicate in un’altra pagina del sito, non menzionata nella versione completa o nella pagina dove ci sono le versioni complete. Quindi chi oggi scarica il regolamento europeo 953/2021 dalla pagina in cui ci sono tutte le versioni complete nelle varie lingue, non trova quella italiana corretta del 5 luglio 2021
Green Pass, ecco perché è illegittimo. Le ragioni del No (pressenza.com)