In merito al Decreto Legge del 1/4/21 e successivi, ho pensato di elaborare il seguente VADEMECUM comportamentale a che il cittadino possa far valere i propri DIRITTI a fronte del fatto che le AUTORITA’ debbono osservare i loro DOVERI.
Tutti coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale, al fine di tutelare la propria salute, debbono ritenere INDISPENSABILE e PRETENDERE dal proprio medico di voler eseguire tutti gli accertamenti UTILI per escludere un “pericolo per la salute” (art. 4. comma 2), che può essere ad esempio una patologia autoimmune o una predisposizione alla trombosi o altro.
All’uopo Vi recate dal vostro medico curante per farvi richiedere gli accertamenti generali per stabilire se potete o meno sottoporvi a vaccinazione in funzione del vostro quadro clinico. Controllate che gli accertamenti comprendano anche la sierologia per SARS-CoV-2 quantitativa (non solo qualitativa) e il sequenziamento del virus nelle feci (indispensabile per escludere la cronicizzazione, anche se non può escludere l’eventuale integrazione virale nel DNA).
Controllare anche che ci sia la sierologia completa (IgG quantitative) per: EBV (EBNA e VCA), CMV, VZV, HSV 1 e 2, HHV6, Morbillo, Parotite, Rosolia, HBV, HCV, HIV. Può esserci interferenza virale fra gli anticorpi ed il vaccino. Ricordate che un virus è riattivato se le IgG superano di almeno 10 volte il cutoff.
In attesa dei risultati di cui agli accertamenti richiesti avete diritto al certificato di differimento vaccinale.
I soggetti con disordini del sistema immunitario (allergie, autoimmunità, tumori, leucemie e quant’altro) hanno diritto a farsi rilasciare dal medico di base il certificato di esenzione vaccinale.
Sappiate che e’ vostro diritto avere dal vostro medico curante un certificato che attesti che potete o meno effettuare la vaccinazione obbligatoria.
Anche se i preposti non lo richiedono, qualora il vostro medico dovesse ritenere che potete effettuare la vaccinazione, e’ vostro diritto avere la richiesta di effettuazione della vaccinazione presso un centro vaccinale laddove il vostro medico non sia un medico vaccinatore.
Se invece il vostro medico in funzione degli accertamenti effettuati e delle patologie in essere dovesse ritenere che non potete essere sottoposti alla vaccinazione dovra’ provvedere ad emettere il certificato di esenzione vaccinale che, qualora il medico sia anche vaccinatore, sara’ valido anche per l’accesso ai servizi menzionati nei vari decreti legge, diversamente dovrete recarvi al centro vaccinale con il certificato che vi e’ stato rilasciato e la documentazione clinica a corredo per la relativa convalida.
Per quanto detto sopra e per meglio far valere i vostri diritti e’ importante che, prima di farvi vaccinare, vi facciate fare dal vostro medico curante la richiesta della prestazione di vaccinazione poiche’ il medico che vi fa la richiesta implicitamente si assume la responsabilita’ delle eventuali conseguenze la richiesta stessa.
Il medico pertanto, certamente, anche per cautelarsi, sara’ piu’ incline a fare quanto necessario per valutare se potete o non potete sopportare la vaccinazione.
Se il medico si rifiuta di fare la prescrizione e tutto quanto previsto e dettato anche dall’Aifa, e’ passibile di denuncia per omissione di atti di ufficio, ex art 328 c.p..
A fronte della eventuale richiesta di vaccinazione vi recate al centro vaccinale ma non dovete firmare il libero consenso informato senza prima ricevere le necessarie informazioni circa il quadro rischi/benefici relativo al vaccino che dovete farvi inoculare poiche’, essendo costretti ad effettuare la vaccinazione, il consenso non e’ più libero e se anche non informato firmarlo sarebbe un falso.
Nel momento in cui la vaccinazione e’ obbligatoria deve essere chi la impone ad assumersi le responsabilita’ e non certo chi e’ costretto a riceverla a firmare lo scarico di responsabilita’ a chi la impone!
Se il datore di lavoro (pubblico o privato), cerca di imporvi la vaccinazione laddove non obbligatoria e’ passibile di denuncia per violenza privata ai sensi dell’art. 610 del c.p..
Se il datore di lavoro minaccia non la sospensione, ma il licenziamento, che non e’ consentito ex DL n 1 del 7 gennaio u.s., risponde di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 c.p. e se licenzia, e’ passibile di denuncia per estorsione consumata ex art. 629 c.p..
Mariano Amici, medico
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