Over 50 non vaccinati: come difendersi dalle multe

Ivan Gerosa – Gospa News – 16/12/2022

OVER50 NON VACCINATI: COME DIFENDERSI DALLE MULTE. “Prive di Ogni Fondamento Giuridico e Costituzionale” secondo Giuristi e Avvocati (gospanews.net)

 

Mentre in Italia, come in tutto il mondo, si parla spesso a sproposito di Libertà e Democrazia, si fraintendono e spesso mistificano sui media di potere le comunicazioni della Consulta, i numeri e la narrativa del mainstream sui vaccini viene smentita dalla Scienza, dalla Legge e dalla Logica, il popolo votante attende la famosa “commissione d’inchiesta Covid” (che poi sarà composta dagli stessi che durante il governo passato hanno avallato tutto, e che quindi in buona sostanza indagheranno sul loro stesso operato…!??), la Corte Costituzionale sembra seguire pedissequamente la strada indicata dal Mainstream, che da anni conduce una sorta di “Santa Crociata” in nome del “Dio Vax” contro i brutti e cattivi renitenti #freevax e specie simili!

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Premesso che il governo sembrerebbe recentemente orientato alla sospensione dell’azione sanzionatoria, prevedendo una oscura azione di archiviazioni indiscriminata per le varie opposizioni, per poi presumibilmente procedere a una sanatoria tombale del pastrocchio giuridico in oggetto e sia lo stesso Ministro della Sanità a prevedere una sanatoria, ritenendo che “Allo Stato riscuotere le multe potrebbe costare di più di quello che poi ne potrebbe derivare’’, per ora, se non altro per esercitare i nostri diritti e per una sorta di senso civico, queste andrebbero comunque impugnate come sanzione illecite/illegittime se non del tutto nulle, quindi inesistenti, e poi in caso procedere presso il Giudice di Pace entro 30 giorni (o dall’ingiunzione/addebito oppure dall’atto secondario creato con richiesta di annullamento d’ufficio).

Tuttavia, ad una attenta analisi, il rec. Emendamento 1 bis al comma 1 dell’asserito emendamento NON produrrebbe effetti sull’ingiunzione/addebito già comunicato al cittadino. Si parla infatti di “sospensione delle attività (quali sarebbero, poi?) ed i procedimenti di irrigazione della sanzione”, lasciando “scoperto” il pagamento e quindi l’oggetto del contenzioso e il conseguente iter d’opposizione dell’atto già emesso.

Quanto alle evidenze della prima (la Scienza):

per il Vaccino Covid, si è recentemente espresso, tra gli altri, anche un noto scienziato giapponese: “il danno causato è un problema mondiale, miliardi di vite in pericolo”

Il discorso del prof. Masanori Fukushima fatto davanti al ministro della Salute, sbattendo i pugni sul tavolo e praticamente urlando di indignazione

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Sono infatti i diretti interessati a “chiarire” la realtà, una volta per tutte!

E infatti a far discutere sono le dichiarazioni di Pfizer al congresso del capo della Pfizer Albert Bourla, il quale sta facendo marcia indietro, e ora afferma che la tecnologia del vaccino mRNA, non è stata sufficientemente dimostrata quando hanno lanciato il vaccino Covid. Costui, Ceo di Pfizer, ha poi rifiutato per la seconda volta di fila di comparire davanti al Parlamento europeo. Il veterinario finge evidentemente di non sapere che non è stato chiamato da un’associazione no profit, ma dalla Commissione Ue per un’audizione sulle trattative per la fornitura di vaccini.

Interessante anche il lavoro e alcuni spunti dell AVV. REINER FUELLMICH E DOTT. MIKE YEADON, ex vicepresidente Pfizer, che assieme a scienziati e ricercatori presentano le nuove inquietanti scoperte al microscopio riguardo le strutture “auto assemblanti” nei sieri covid!

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Ora poi che è ufficiale che di fronte alla domanda dell’eurodeputato olandese Rob Ross, la responsabile per i mercati internazionali di Pfizer, Janine Small, è stata costretta ad ammettere che l’azienda farmaceutica non ha mai testato il vaccino per fermare la trasmissione del virus…

Infatti a dimostrazione, nella classe 12-39 i non vaccinati hanno un tasso di diagnosi di 0,8 rispetto ai vaccinati con booster, dunque i non vaccinati si infettano circa il 20% meno. Se i calcoli si fanno sulla Tabella 5A del Bollettino ISS (anziché sulla Tab. 6) (fonte https://www.eventiavversinews.it/cmsi-nuovi-dati-iss-e-sentenza-della-consulta-sempre-meno-giustificato-lobbligo-gli-adulti-40-59-anni-con-booster-si-infettano-il-60-in-piu-dei-non-v )

Da sottolineare che il/la/.* Presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, ha parlato sul Corriere della controversa decisione presa la scorsa settimana. Affermando: “Abbiamo seguito la scienza” …. Sipario!

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Quanto alle evidenze della seconda (la Legge):

Dopo la recente le recenti eccezioni, deposizioni, schermaglie legali è giunta una decisione della Corte Suprema Usa che confermerebbe che il danno causato dalle terapie geniche a mRNA del Covid, è irreparabile. Poiché la Corte Suprema è la più alta corte degli Stati Uniti, non ci sono ulteriori appelli…ma visto come vanno le cose, mai dire mai…!

Diversi Tribunali Internazionali e nazionali (Pesaro, Firenze, Padova, Frosinone, Chiavari, e molto altri….) si afferma in sostanza : neppure un solo cittadino può essere sacrificato per una sperimentazione medica perché la dignità umana è inviolabile – riporto in merito l’ordinanza n. 2022/7360 del 31 ottobre 2022 a firma del giudice dr.ssa Susanna Zanda del Tribunale Ordinario di f. LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.

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Appare, quindi, di tutta evidenza come sia pericolosa la scelta di allontanarsi dalla chiara previsione contenuta nell’art. 1 e 3 della Carta di Nizza in coerenza con la altrettanto chiara previsione del nostro art. 32 cost. e alla giurisprudenza della corte costituzionale monolitica, per giungere ad affermare che, invece, per esigenze solidaristiche e/o anche di spesa pubblica sanitaria, possano ancora essere sacrificate delle vite umane fin tanto che il numero dei sacrifici umani è comunque inferiore ai decessi per covid o per qualunque altro futuro patogeno.
Inutile qui ricordare che ogni anno i decessi per le banali influenze sono stati sempre migliaia e mai si è introdotto un obbligo vaccinale per legge con la contestuale limitazione di tutte le libertà fondamentali.

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La stessa “AIFA ha esplicitamente confessato” – scrive – “di non possedere Relazioni di sicurezza intermediee PSUR, e tanto meno aggiornamenti reali, (obbligatori per la commercializzazione dei vaccini anti-Covid), pertanto vi è stata rinuncia alla domanda cautelare. Si andrà quindi nel merito, con udienza al 31 gennaio 2023, ove il TAR dovrà decidere sulla sospensione della commercializzazione o meno dei “farmaci a vendita condizionata”.

Come dire: fioccano sentenze ma non nevica ancora!

Quanto alle evidenze della terza (la Logica):

Logicamente da ciò si può agevolmente evincere come il vaccino non risponda a nessuna delle clausole di autorizzazione al mercato (infatti il siero, dispositivo medicale, risulta “autorizzato” ma non ancora “approvato”, e quindi sub condicionem, al meglio classificabili tra i “farmaci a vendita condizionata”.), ossia: efficacia nella protezione da contagio, irrilevanti effetti collaterali e omogeneità di fornitura al paziente finale.

Ebbene per la prima parlano le affermazioni di BOURLA, per la seconda i milioni di effetti collaterali di Eudravigilance, mentre per la terza rimando alle varie comunicazioni ufficiali di Aifa circa il ritiro di lotti di vaccino delle diverse case farmaceutiche.

A parte quindi l’imbarazzante vicenda toccata all Avv. Sinagra, per cui gli è stata tolta la parola (quando è stato citato un nome e un giornale: Donatella Stasio e la Stampa di Torino…), la Consulta è sembrata più che altro porre il suo responso più in un’ottica procedurale che sostanziale.

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Infatti, riassume bene e in poche parole, l ‘Emerito Prof. Paolo Maddalena:

“Questa sentenza, per quanto mi è stato riferito, si ferma alla procedura e non entra nel merito. Si tratterebbe di una sentenza di inammissibilità. Dunque, poco significativa…”

Faccio notare (come già espresso dall’ Avv. Sandri) che la sentenza (di cui si aspetta la spiegazione integrale alle decisioni) avverrà 20 giorni dopo la recente comunicazione (modalità del resto anomala, in quanto raramente in precedenza si erano visti comunicati scritti dall’ufficio della Corte che anticipassero la sentenza, con dispositivo e motivazioni di merito). Quindi, per evitare un fraintendimento esiziale (ovvero l’aver preso per alcuni un bel granchio, considerando sentenza ciò che era un semplice comunicato), dovremo attendere qualche giorno per una analisi più pertinente.

Ciò che risulta già chiaro è che non si esprime in nessun modo circa la legittimità (quindi costituzionalità) dell’obbligo esteso a tutti e non si parla delle multe ai 50enni.

NON HANNO QUINDI DICHIARATO LA COSTITUZIONALITA’DI MERITO DELL’OBBLIGO VACCINALE COSTITUZIONALE, semplicemente hanno detto che non è irragionevole nella situazione pandemica obbligare il personale sanitario.
Hanno forse rimandato la palla alla politica?

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Ciò detto, l’unico “ribelle” sarebbe marco D’Alberti che non era d’accordo con gli altri 14, ed è stato proprio per questo che forse non hanno avuto “l’ardire” di dichiarare esplicitamente la costituzionalità dell’obbligo vaccinale. Infatti non lo hanno dichiarato, e si sono espressi circa il ricorso rigettandolo e non decidendo nel merito.

Anche se a fine articolo consiglieremo e indicheremo le azioni di autotutela più idonee alla opposizione, Qui ci preme ribadire con decisione, come il concetto di individuo come soggetto di diritto prevalente rispetto al mero e astratto concetto di “altri” e, per esteso, di “collettività”!

Nonostante certi famosi giuristi come Cassese, affermino addirittura la prevalenza della collettività sui diritti dell’individuo, vorrei ricordare come eziologicamente il concetto “astratto” di “altri” derivi in primis e in substantia dal concetto stesso di individuo. Infatti, diversi illustri giuristi dimostrano l’assunto adducendo un semplice esempio: se valesse la bislacca tesi che il primato collettivo sia superiore a quello individuale, allora poteremmo ad esempio giustificare la menomazione di un individuo, per salvare le vite di più individui…!

Infatti in Italia, il rispetto del principio dell’inviolabilità del proprio corpo è garantito dall’art. 13 della Costituzione, il quale sancisce l’inviolabilità della libertà personale, che, nonostante la recente riforma degli articoli 9 e 41 circa la tutela dell’ambiente rispetto ai diritti individuali, rimane il cardine primo del diritto!

L’obbligo vaccinale sembrerebbe quindi solo un riferimento tangenziale, e prefigurerebbe più una questione politica che di merito.

[…]

L’articolo integrale con le istruzioni per opporsi: OVER50 NON VACCINATI: COME DIFENDERSI DALLE MULTE. “Prive di Ogni Fondamento Giuridico e Costituzionale” secondo Giuristi e Avvocati (gospanews.net)

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