Redazione News Academy – 13/02/2024
Il giornalista Andrea Zambrano della Nuova Bussola Quotidiana ha scoperto ciò che potrebbe essere stata una causa per le sentenze quasi unanimi a favore della narrativa pro-vaccino e contro i diritti fondamentali individuali in tutta Italia: una guida decisionale redatta dalla Corte Suprema di Giustizia in Italia. Frammenti testuali tratti dal “Rapporto per i Giudici Numero 103 sulle novità legislative del 28 ottobre 2021”, con cui si intendeva respingere le future cause legali, si sono rivelati tracce importanti in varie sentenze.
Con spiegazioni sui temi della “sicurezza ed efficacia dei vaccini”, della “conformità costituzionale delle misure” e del “decente obbligo verso se stessi e gli altri”, i giudici sono stati indirizzati verso le narrazioni statali che in Italia includevano l’obbligo vaccinale per le persone sopra i 50 anni e per tutti gli operatori sanitari, insegnanti, forze dell’ordine, dipendenti del sistema giudiziario, oltre a regole 2G estremamente rigorose. Le argomentazioni si basavano su false premesse riguardanti un “consenso generale della comunità scientifica riguardo l’efficacia e la sicurezza” dei cosiddetti “vaccini”. In parte, queste premesse erano già state confutate il 28 ottobre 2021, o almeno vi erano chiare indicazioni di dubbi sulla correttezza della rappresentazione.
Il rapporto giudiziario classificava i “vaccini” come assolutamente sicuri ed efficaci per definizione, sulla base della convinzione unanime di tutti gli scienziati. L’obbligo vaccinale, per fedeltà alla Repubblica, era considerato solidale e giusto, sia per il vaccinato che per gli altri. I dettami costituzionali sarebbero stati rispettati in ogni caso. Su questa linea argomentativa, i cittadini discriminati e danneggiati senza il solidale Green Pass dovevano apparire ai giudici chiamati a decidere nelle sentenze civili, penali e amministrative come una moltitudine di ribelli egoisti e privi di motivazioni.
La guida decisionale, sebbene giuridicamente non vincolante, ma impressionante per il suo contenuto, non proveniva da giudici qualsiasi, ma dalla Corte Suprema di Giustizia Italiana. La Corte Suprema di Giustizia Italiana è responsabile della revisione sistematica e analitica della giurisprudenza e redige massime, relazioni e revisioni di tutto ciò che viene proclamato in nome del popolo italiano.
Cosa sarebbe successo se non ci fosse stata questa guida, questo manuale operativo per i giudici? I singoli giudici avrebbero allora utilizzato in modo più intenso la loro autonomia, particolarmente pronunciata in Italia? I giudici sono nominati da un collegio di magistrati, il Consiglio Superiore della Magistratura, e quindi non dipendono dal beneplacito del Ministro della Giustizia come ad esempio in Germania. Tuttavia, dipendono dalla buona volontà dei loro colleghi magistrati. Piccante in questo contesto è il fatto che il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che insieme all’allora presidente del Consiglio Mario Draghi ha costantemente annunciato in modo pubblico la favola del “vaccino” sicuro ed efficace. I due ripetevano incessantemente alla popolazione: “Chi non si vaccina muore e uccide gli altri”.
Il documento in questione, intitolato “La vaccinazione contro il Covid-19 e l’obbligo del Green Pass nel quadro costituzionale e legislativo attuale”, in esclusiva sulla Nuova Bussola Quotidiana, porta la firma della giudice Maria Acierno e della sua vice Antonietta Scrima. Lo stesso documento si trova in una versione leggermente ridotta nell’annuario 2021, la raccolta di pubblicazioni e atti della Corte Suprema di Giustizia per l’anno 2021 (stampato a partire dalla pagina 116).
È stato scritto nell’ottobre 2021, nel bel mezzo della campagna vaccinale per somministrare la terza dose. Questo era il momento in cui la letteratura scientifica già metteva fortemente in dubbio sia l’efficacia che la sicurezza del “vaccino”. Il prodotto AstraZeneca era stato già scartato per l’uso di massa a causa dei coaguli di sangue riscontrati. Il nono rapporto dell’AIFA, l’autorità di vigilanza italiana, segnalava 608 decessi dopo i “vaccini” contro il COVID-19. Questo sviluppo preoccupante non è stato preso in considerazione nel testo redatto dalla giudice Milena D’Oriano. L’annuario pubblicato per l’anno 2022 non contiene aggiornamenti sull’argomento, e l’annuario del 2023 non è ancora accessibile al pubblico.
L’uso dei “vaccini” per l’attuazione dell’obbligo vaccinale e la regola 2G costituivano in Italia un uso off-label, poiché miravano a prevenire una presunta infezione virale da SARS CoV2 anziché solo a prevenire una grave evoluzione della malattia da COVID-19.
L’opinione espressa nel manuale e quindi comunicata ai giudici è che “tutti gli atti giuridici nella prima fase dell’emergenza, come l’ordinanza d’urgenza, i D.P.C.M. e i decreti del Ministero della Salute, hanno comportato restrizioni dei diritti e delle libertà costituzionali”, ma che queste sono state sostenute dalla”preoccupazione di giuristi autorevoli”. Il difficile rapporto tra “obbligo vaccinale e onere vaccinale” richiede la ponderazione dell’”espressione di un dovere di solidarietà dell’individuo verso la comunità” con l’”espressione del diritto dell’individuo all’autodeterminazione”. È chiaro che se si contrappone un “presunto vaccino” sicuro ed efficace, che protegge tutti, alle presunte eccessive espressioni di autodeterminazione individuale dei “contrari al vaccino”, una decisione a favore dell’obbligo vaccinale solidale di una “piccola puntura” sembra inevitabile.
“L’autodeterminazione è certamente un bene prezioso, ma può oltrepassare i limiti che si basano sul dovere di solidarietà nell’interesse della comunità”, scrive la giudice D’Oriano. Conclude che “i bollettini periodici sul corso dell’epidemia dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) (…) dimostrano che la profilassi vaccinale è preventivamente efficace nel contenimento dei sintomi della malattia, nella drastica riduzione del rischio di sindromi gravi e nella trasmissione dell’infezione”. L’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità italiano si è distinto durante la crisi per aver scatenato una forte reazione contro i suoi stessi dipendenti critici, che nell’estate del 2022 osarono esprimere dubbi sulla sicurezza dei “vaccini”.
Per i giudici italiani solo le conoscenze ufficialmente divulgate dalle autorità dovevano essere rilevanti per la decisione. Tuttavia, perché la giudice D’Oriano non ha preso in considerazione anche i documenti dell’EMA, pubblicati il 21 dicembre 2020, alla vigilia della campagna di vaccinazione di massa, che dimostravano l’incapacità del “vaccino” Pfizer di prevenire l’infezione, punendo le menzogne famigerate di Draghi “Non sei vaccinato – ti infetti, muori”?
Ulteriori segnalazioni di problemi sostanziali con i “vaccini” sono arrivate da scienziati e dall’industria: il British Medical Journal ha pubblicato il 10 febbraio 2022 la notizia che le persone vaccinate potrebbero infettarsi allo stesso modo delle non vaccinate. Anche le pubblicazioni del Lancet hanno dimostrato che l’efficacia contro l’infezione da Covid sintomatica diminuisce rapidamente nelle persone vaccinate, fino a scomparire completamente dopo circa 6-7 mesi e diventare persino negativa. Wolfgang Philipp, direttore dell’Agenzia europea per la sanità HERA, ha dichiarato al Comitato d’inchiesta parlamentare europeo su COVID19: “Se vuoi un vaccino che impedisce la trasmissione, buona fortuna. Non siamo riusciti a trovarlo, non è ancora disponibile”. Su ordine dell’agenzia statunitense FDA, Pfizer è stato costretto a presentare un rapporto sulla sua farmacovigilanza, condotta dal 1 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021. Si è scoperto che “ci sono stati in totale 42.000 casi, che hanno comportato 158.000 eventi avversi segnalati, di cui solo 25.000 provenivano dall’Italia”.
Tutto questo non ha trovato spazio nel rapporto dei giudici nel 2022.
Seguendo la valutazione della Corte Suprema, i giudici hanno respinto la maggior parte delle cause presentate dai cittadini per sospensioni dal lavoro e mancate retribuzioni a causa del loro rifiuto di sottoporsi all’obbligo vaccinale, suppostamente conforme alla Costituzione.
La rivista La Bussola cita casi: ad esempio, la tragica storia del giovane Runa Cody e della sua morte inspiegabile per pericardite. La madre aveva già portato molteplici documenti in tribunale nel giugno 2021, dimostranti l’insorgere di perimiocardite dopo la “vaccinazione”, fornendo documenti all’Aifa in tal senso. La risposta del giudice competente a Civitavecchia è stata: “Al momento della somministrazione e ancora oggi, la letteratura scientifica su questo argomento era estremamente scarsa o mancante”.
Anche se i decessi e i danni erano già documentati nella farmacovigilanza internazionale e venivano discussi da eminenti scienziati, il rapporto della Corte Suprema del 28 ottobre 2021 dimostra la volontà di negare completamente l’esistenza di significativi effetti avversi. Si basava esclusivamente sull’ultimo rapporto AIFA disponibile al momento del 22 ottobre 2021, che successivamente si è rivelato essere stato manipolato. Informazioni preoccupanti sulle gravi reazioni avverse sono state intenzionalmente nascoste dai decisori politici, un fatto che ora è oggetto di procedimento davanti al tribunale di Roma e al tribunale del ministro per l’ex ministro della Salute Roberto Speranza.
Nella pagina 13 del manuale per i loro colleghi giudici, le giudici Maria Acierno e Antonietta Scripa scrivono: “È scientificamente provato e riconosciuto che i vaccini sono una delle misure preventive più efficaci, con un rapporto beneficio-rischio particolarmente elevato e un valore etico molto rilevante come espressione del dovere di solidarietà”. E – per giustificare il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione – fanno notare che “in base alla Costituzione, un trattamento sanitario obbligatorio è conforme alle disposizioni dell’articolo 32 se mira a migliorare o mantenere lo stato di salute del soggetto a cui è rivolto e non pregiudica la salute del ricevente”. La conformità costituzionale dell’obbligo vaccinale poteva quindi essere sostenuta solo se tutti i danni già noti e drammaticamente evidenti venivano negati in modo coerente o se in una valutazione errata del rapporto beneficio-rischio il sacrificio dell’individuo per il collettivo poteva essere giustificato. In realtà, la valutazione del rischio deve essere individuale: è necessario valutare il rischio per l’individuo di contrarre il virus e di finire in pericolo di vita in ospedale, rispetto ai (presunti) vantaggi che avrebbe ottenuto da una “vaccinazione”.
Un giudice che avesse voluto opporsi con i suoi argomenti a una valutazione della situazione fattuale e giuridica così convincente proveniente dall’alto, avrebbe rischiato di essere esposto a critiche simili a quelle rivolte ai presunti “antivaccinisti”.
Quanti giudici hanno confidato in questo rapporto ufficiale e autorevole della Corte Suprema e quindi hanno respinto le cause dei molti danneggiati costretti alla vaccinazione?
È ora urgente aggiornare il rapporto con tutte le prove emerse nel frattempo e fornire ai giudici, ai pubblici ministeri e agli avvocati una migliore guida nei procedimenti giudiziari. Non solo per quanto riguarda la presunta efficacia, ma anche e soprattutto per quanto riguarda gli alti rischi delle “vaccinazioni”.
Anche in altri paesi ci sono state influenze simili “dai vertici”? Continueremo a seguire il tema.