Affitti in nero: Corte costituzionale respinge ricorsi dei proprietari

“Corte costituzionale respinge ricorsi dei proprietari contro art. 13 comma 5, legge 431/1998, la campagna che l’Unione Inquilini ha sostenuto da 6 anni contro i canoni neri ottiene un risultato importantissimo, una vittoria vera. Ora con ancora più determinazione avanti nella lotta ai canoni neri e all’evasione fiscale”.

 

 

14 aprile 2017

Comunicato stampa

Affitti in nero: “Corte costituzionale respinge ricorsi dei proprietari contro art. 13 comma 5, legge 431/1998, la campagna che l’Unione Inquilini ha sostenuto da 6 anni contro i canoni neri ottiene un risultato importantissimo, una vittoria vera. Ora con ancora più determinazione avanti nella lotta ai canoni neri e all’evasione fiscale”.

Dichiarazione Massimo Pasquini, Segretario nazionale Unione Inquilini

“Ieri la Corte costituzionale, con la sentenza 87/2017, si è pronunciata in merito ai ricorsi relativi all’articolo 13 comma 5 della legge 431 del 1998. Il comma era stato introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 ovvero dall’art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e sanciva che per gli inquilini che avevano denunciato il loro affitto in nero il canone dovuto era comunque pari a tre volte la rendita catastale. Contro questo comma i proprietari, attraverso il Tribunale di Roma, avevano fatto ricorso alla Corte costituzionale.
L’Unione Inquilini si è opposta alla richiesta dei proprietari anche in Corte costituzionale partecipando all’udienza pubblica del 23 marzo 2017 presentando una memoria attraverso l’Avv. Guido Lanciano dell’Ufficio legale nazionale dell’Unione Inquilini.
La sentenza della Corte costituzionale emessa ieri 13 aprile 2017 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui sostituisce l’art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, rappresenta una vittoria vera che l’Unione Inquilini ha conseguito dopo sei anni di una campagna martellante da noi promossa tesa a sconfiggere la piaga dei canoni neri che affliggono e opprimono, in particolare studenti universitari ma anche lavoratori in mobilità, e migranti.
E’ quindi con soddisfazione che apprendiamo la sentenza della Corte costituzionale che dichiara in maniera inequivocabile che le decine di migliaia di inquilini, sostenuti dall’Unione Inquilini, che avevano tra il 2011 e il 2015 denunciato i canoni neri, devono pagare un canone annuo pari a tre volte la rendita catastale cosi come era previsto dal decreto legislativo 211 del 2011, art, 3 commi 8 e 9, quale indennità di occupazione per alloggi affittati senza contratto registrato.
Ora e con più forza l’Unione Inquilini rilancerà la lotta ai canoni neri, tenuto conto che dati della CGIA di Mestre e della Banca d’Italia parlano di almeno 950.000 unità immobiliari affittate a canoni neri, di 5 miliardi di euro non dichiarati e una evasione di 1,5 miliardi di Irpef da parte di proprietari furbini.
Una lotta ai canoni neri che rilanciamo anche strutturalmente tenuto conto che il nuovo articolo 13 della legge 431/98 afferma che la registrazione del contratto spetta al proprietario e che in caso di mancata registrazione il contratto è nullo e l’inquilino con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, puo’ richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore puo’ altresi’ richiedere, con azione proponibile dinanzi all’autorita’ giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 ovvero dal comma 3 dell’articolo 2. Tale azione e’ consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 dell’articolo 13. Nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non puo’ eccedere quello del valore minimo definito degli accordi locali sui canoni agevolati, ai sensi dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l’alloggio per i motivi ivi regolati. L’autorita’ giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.”

link al testo integrale della sentenza della Corte costituzionale richiamata nel comunicato:
http://www.cortecostituzionale.it/schedaUltimoDeposito.do;jsessionid=D9D0601C2D1F3DFF24D24AD68D8ADE61

 

Unione Inquilini
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