Consenso informato e punibilità dei medici: ecco i problemi legali della campagna vaccinale

Sul fatto che la campagna vaccinale sia stata problematica non ci sono dubbi. La normativa della campagna vaccinale appare contorta, confusa, ai limiti dell’incomprensibile e questo non certo a caso, ma volutamente.

Decifrare tutta questa legislazione è un’impresa titanica, e diversi legislatori ci stanno provando. Che ci sia qualcosa che non torna è qualcosa che oramai è chiaro a quasi tutti. E le regole che disciplinano l’accertamento giudiziale degli illeciti colposi, a volte di origine giurisprudenzialee a volte poste dal legislatore.

Il consenso informato resta una facoltà comunque fondamentale, come ben testimonia la Cassazione. In una sentenza dell’11 novembre 2019, quindi poco prima dell’esplosione del Covid, si ritiene che “In tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fo”ndamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost ” e così in ambito medico chirurgico una sentenza della Cassazione del 25 settembre 2019 stabilisce che “l’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, con la conseguenza che l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti – rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi” e comunque la mancata acquisizione del consenso informato “determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli articoli 32 e 13 della Costituzione.

Sempre per questa ragione “il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative

In materia di consenso informato sappiamo perfettamente come sono andate a finire le cose in era Covid e vaccini sappiamo cosa è successo col consenso informato. Non essendo la vaccinazione Covid obbligatoria sulla carta il consenso informato doveva esserci per forza. Ma abbiamo visto in casi come quello di Camilla Canepa quanto fosse informato quel consenso.

Il modello standard per il consenso informato era del tutto generico. I casi di effetti avversi sono parecchi e anche qui la Cassazione è chiara: “A fronte della eventuale allegazione – da parte del soggetto che agisca in giudizio per risarcimento danni – dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medico a dover fornire la prova di avere adempiuto tale obbligazione” e soprattutto l’omissione di informazioni è punita.

Da qui si comprende la questione dello scudo penale per i medici, da dove arriva questa idea. La non punibilità del personale sanitario anche con scuse abbastanza ridicole come quella “psicologica” dell’iscrizione all’albo degli indagati fa parecchio discutere. Questo ha però portato allo sdoganamento del consenso informato “parziale” e rende di fatto quasi impossibile punire il medico vaccinatore. D’altronde tutta questa confusa selva di norme è stata ideata da un avvocato proprio per evitare rischi.

Il grosso caos creato da questa giungla legislativa purtroppo renderà difficilissimo il risarcimento per le vittime. Sempre che possa bastare il risarcimento se perdi la vita di qualche caro

ANDREA SARTORI

17/08/2022

Consenso informato e punibilità dei medici: ecco i problemi legali della campagna vaccinale – Visione TV

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