Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. (Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2010)
DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010 , n. 29
Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale
e relativa disciplina di attuazione. (10G0052)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consentire il
corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo
degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29
marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando
il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48
della Costituzione;
Ritenuto che tale interpretazione autentica e' finalizzata a
favorire la piu' ampia corrispondenza delle norme alla volonta' del
cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto
politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto
costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della
espressione della volonta' popolare;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di
elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia
dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno
e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17
febbraio 1968, n. 108
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di
presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli
stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti
della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali
del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del
Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo.
2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche
se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi
richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' tali
dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi
presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la
regolarita' della autenticazione delle firme non e' comunque
inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale
la mancanza o la non leggibilita' del timbro della autorita'
autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonche'
dell'indicazione della qualificazione dell'autorita' autenticante,
purche' autorizzata.
3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di
liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio
centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili
dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo' essere
proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da
chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste
di candidati oppure di singoli candidati e' ammesso ricorso all'
Ufficio centrale regionale, che puo' essere presentato, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della
lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione
dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso al
Giudice amministrativo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
operazioni e ad ogni altra attivita' relative alle elezioni
regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano
trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la
presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo
giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 2
Norma di coordinamento del procedimento elettorale
1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi
delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010,
l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse
deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno
antecedente la data della votazione.
Art. 3
Entratra in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano