Manovra economica, le proposte di Unione Inquilini

L’Unione Inquilini avanza proposte concrete di modifica della manovra economica per finanziare l’edilizia sociale a costo zero per lo Stato e per sconfiggere la piaga del canone nero e illegale.

“Siamo di fronte a una manovra economica che aggraverà ulteriormente la condizione sociale di milioni di famiglie di questo Paese che vivono la precarietà, sono lavoratori dipendenti e pensionati.
In questo quadro drammatico, che la recessione aggrava ogni giorno di più, c’è una bomba sociale che riguarda la condizione abitativa e che è segnalata dal vertiginoso aumento degli sfratti per morosità che raggiungono, nelle città, soglie di poco inferiore al 90% del totale delle sentenze di rilascio (che crescono anche in numero assoluto ogni anno). Sono 650 mila le famiglie in attesa di una casa popolare e le risorse trasferite a Regioni ed enti locali vengono falcidiate. Per quanto riguarda la politica sociale della casa le risorse messe a disposizione dal governo ammontano a zero euro, alla faccia dei tanto sbandierati piani casa annunciati da Berlusconi e dai suoi ministri.
In questo contesto avanziamo alcune proposte molto semplici e immediatamente praticabili, per attivare risorse a favore dell’edilizia sociale e per combattere efficacemente il canone nero e illegale, che abbiamo tradotto in due emendamenti alla manovra finanziaria e che oggi abbiamo trasmesso ai gruppi parlamentari del Senato.
Nel primo emendamento, proponiamo che la caparra relativa al contratto di locazione non venga più versata dall’inquilino al locatore ma a un fondo instituito presso le amministrazioni locali per finanziare programmi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale per le famiglie utilmente collocate nelle graduatorie per l’assegnazione di casa popolare. Secondo un calcolo prudenziale, sicuramente sottostimato, dell’importo delle caparre attualmente versate per il numero delle famiglie in locazione, si arriva a un importo di oltre 3 miliardi di euro che potrebbe essere messo nelle disponibilità di regioni ed enti locali. Con il nuovo meccanismo proposto, non ci sono conseguenze di sorta per inquilino o locatore: la caparra continuerà ad essere produttiva di interessi legali e verrà restituita al conduttore alla fine del contratto.
Con il secondo emendamento, ai fini di un efficace contrasto al canone nero, chiediamo l’introduzione dell’obbligo della tracciabilità del canone di locazione e che la regolarità fiscale divenga condizione per l’avvio del procedimento di rilascio. Infine, ai fini di determinare il contrasto di interessi, proponiamo l’introduzione della possibilità di detrarre il 19% del canone di locazione pagato dall’inquilino dalla denuncia dei redditi. Una misura, tra l’altro, che risponde a un elementare criterio di giustizia sociale. Non si vede perché per il proprietario sia stato introdotto recentemente il beneficio di poter pagare solo 19% (in caso di canone agevolato) o il 21% (in caso di canone libero) del canone ricevuto, a prescindere dal reddito percepito e dal numero di case posseduto e analoga misura non venga invece prevista per l’inquilino che, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, ha redditi sicuramente inferiori e incidenza dell’affitto sul reddito che ormai raggiunge in media oltre il 50% del propria retribuzione.”

Roma, 11 luglio 2011

 

Unione Inquilini
Segreteria Nazionale
Via Cavour 101 – 00185 Roma
Tel 06/4745711 – fax 06 4882374
e mail unioneinquilini@virgilio.it
Internet www.unioneinquilini.it

 

Ai Presidenti dei Gruppi
Senato della Repubblica

Proposte emendamenti Manovra economica 2011

Art.

1 A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la caparra, fino a tre mensilità, relativa ai contratti di locazione vigenti, rinnovati o stipulati ai sensi delle legge 431/98, sono versati dal conduttore in un apposito Fondo istituito presso l’Amministrazione comunale (ovvero presso la Regione, ovvero ove presente presso le Agenzie Casa istituite) ove è ubicato l’immobile.

1. La caparra di cui al comma 1 è produttiva degli interessi legali annuali ed è restituita al conduttore alla scadenza del contratto di locazione, salvo richiesta da parte del locatore di rimborso per danni causati dal conduttore o per inadempienze contrattuali accertate.
2. Le risorse, provenienti dal versamento delle caparre trimestrali, versate al Fondo di cui al comma 1, possono essere utilizzate in misura non inferiore all’50% per sostenere programmi di interventi relativi alla costruzione, acquisto e recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale da locare a tempo indeterminato con canone definito dalla legge regionale da assegnare a famiglie collocate utilmente in graduatoria, e nella misura non superiore al 20% a iniziative di recupero e costruzione di alloggi di social housing a canone agevolato.
3. le Amministrazioni comunali (o regionali), con apposita delibera di Giunta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definiscono con apposito regolamento le modalità per il versamento delle caparre trimestrali presso il Fondo di cui al presente articolo, nonché le modalità e i criteri di utilizzo della quota parte finalizzata ai programmi e agli interventi di cui al comma 2 dandone comunicazione all’assessorato regionale competente.

Nota: Si propone una importantissima innovazione che può diventare una forma ulteriore di finanziamento delle politiche abitative per comuni e regioni. In pratica si propone che la caparra relativa al contratto di locazione non debba più essere più versata al locatore, giova ricordare che la caparra sono soldi dell’inquilino e spesso per il locatore diventa un onere in quanto deve versare ogni anno o alla fine della locazione all’inquilino un interesse annuo pari a quello legale, spesso superiore a quello che da la banca al proprietario, la caparra dovrà essere versata ad un apposito fondo ( comunale, regionale o presso le Agenzie casa ove istituite), una quota maggioritaria di tali risorse, dovrebbe essere utilizzata per finanziare programmi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale da assegnare alle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie, mentre una quota dovrebbe essere immobilizzata per essere utilizzata nei casi di cessata locazione per essere restituita all’inquilino ovvero al proprietario in presenza di danni. Tale fondo garantirebbe sia conduttore che locatore e permetterebbe all’amministrazione comunale di monitorare l’andamento degli affitti. Per fare un esempio il fondo potrebbe avere una dotazione complessiva a regime di almeno 3,2 miliardi. Il calcolo per difetto è il seguente: le famiglie in affitto da privati sono 3,2 milioni, ipotizzando una caparra trimestrale di mille euro ( un affitto mensile di poco più di 300 euro) si arriva a 3,2 milioni per 1000, ovvero 3,2 miliardi di euro. Il Fondo potrebbe, in pieno ambito e spirito federalista, essere istituito presso i Comuni, ovvero le Regioni o presso le Agenzie casa se istituite. Un fondo che non costa nulla allo Stato
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Art
(tracciabilità canoni di locazione)

1. Al fine della tracciabilità dei redditi derivanti da contratti di locazione vigenti, rinnovati o stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n 431, partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il corrispettivo del canone di locazione deve essere versato dal conduttore al locatore esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, assegno bancario, o postale circolare, o vaglia postale.

2. All’articolo 7 bis, comma 1, capoverso articolo 56, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2004, n 240, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 2004, n 269, sono aggiunte, in fine le parole: “ Condizioni essenziali in capo al locatore per l’avvio del procedimento di rilascio sono la registrazione del contratto ed i regolari adempimenti fiscali riferiti al reddito da locazione.”.

3. All’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 19 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell’immobile»;

Nota: la norma prevede la tracciabilità dei pagamenti nei canoni di locazione, ovvero a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti i pagamenti relativi ai canoni di locazione devono avvenire tramite bonifico bancario o postale, o con vaglia, o con assegno. Si calcola che almeno il 30% ma serie analisi parlano del 50%, contratti di locazione sia a nero Quindi da una parte si afferma che il pagamento dei canoni deve avvenire con tracciabilità effettiva dei canoni ma contestualmente si propone che qualora il locatore intenda legittimamente procedere a intimazione di sfratto, questa potrà avvenire solo a seguito di dimostrazione di regolarità fiscale e amministrativa del contratto stesso. Questo emendamento tenuto conto che le unità immobiliari locate da privati sono 3,2 milioni, potrebbe consentire di affrontare l’evasione fiscale di almeno 900.000 alloggi, prendendo un canone medio annuo di 3600 euro con un monte di redditi evasi pari a 3,2 miliardi di euro, presa a riferimento una aliquota media del 28% il recupero potrebbe essere pari a circa 800 milioni di euro. Infine per rendere effettiva la lotta al nero non basta la tracciabilità ma questa deve essere legata ad un sano conflitto di interessi da qui la proposta di una detrazione fiscale per l’inquilino pari al 19% dell’affitto versato che renderebbe efficace le modalità della tracciabilità indicate al comma 1 del presente articolo

 



Roma 11 luglio 2011

UNIONE INQUILINI
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Tel 06/4745711 – fac 06/ 4882374
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Sito www.unioneinquilini.it

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