Covid, Ordinanza Tribunale di Firenze: obbligo vaccinale vìola la Costituzione

Elisabetta Barbadoro – Byoblu – 24 Novembre 2022

“L’OBBLIGO VACCINALE VIOLA COSTITUZIONE E CARTA DI NIZZA”, NUOVA ORDINANZA DEL GIUDICE ZANDA (byoblu.com)

Un nuovo capitolo giudiziario dal tribunale di Firenze conferma l’illegittimità delle sospensioni dei lavoratori non vaccinati contro il Covid.

Avevamo parlato dell’ordinanza emessa dal giudice civile Susanna Zanda che disponeva il reintegro di una psicologa sospesa dall’ordine professionale: “Una persona non può essere costretta, per sostentarsi, a sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe essere irreversibile, con effetti ad oggi imprevedibili sulla sua vita e salute”, aveva scritto il giudice Zanda a inizio luglio motivando l’ordinanza di reintegro della professionista, assistita dagli avvocati Roberto Stori Raul Benassi.

La stessa giudice ha confermato il verdetto con un secondo pronunciamento emesso il 31 ottobre relativo al ricorso presentato dall’ordine degli psicologi.

Il giudice Susanna Zanda colpisce ancora

Susanna Zanda mette nero su bianco ancora una volta le ragioni che propendono per l‘infondatezza sul piano anche scientifico dell’obbligo vaccinale. La prima evidenza riportata nel merito della questione riguarda il fatto che i vaccini covid non impediscono il contagio, lo si rileva da uno studio pubblicato su Lancet condotto in Israele che riguarda un focolaio di contagi partito da un soggetto immunizzato con tre dosi, l’evidenza sull’inefficacia dei sieri nel contenere la diffusione del virus trova riscontro anche dai documenti dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Aifa: “Tutti sanno che i vaccini non impediscono il contagio; dunque vaccinati e non vaccinati sono vettori virali indistintamente; trovandosi in situazioni identiche non è pensabile un trattamento discriminatorio dei non vaccinati” si legge nell’ordinanza.

22 decessi correlati: dati Aifa

Ma non è tutto, scorrendo ancora il merito dell’ordinanza, la giudice si concentra sugli effetti avversi gravi e fatali e sull’ incompatibilità della legge sull’obbligo vaccinale covid con la Carta di Nizza e con la Costituzione italiana. “Leggendo il report annuale Aifa sulla sicurezza del vaccino – è scritto nel dispositivo -, si ammette che vi siano stati decessi e reazioni avverse gravi in soggetti sani”. Sono 22, rileva la giudice, i casi di decesso correlabili alla somministrazione secondo i dati ufficiali italiani (stando al report aggiornato a fine settembre 2022 il numero aumenta a 29). Zanda richiama una sentenza della corte costituzionale del 1990 secondo cui:

“La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili”.

Da qui il problema, riportato dalla giudice, sul fatto di chi debba stabilire la percentuale di cittadini “sacrificabili” per le esigenze della collettività. Su questo punto Zanda è chiara:

“Il criterio posto dalla Corte Costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimità dell’imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la normale soglia della tollerabilità, il che non pare lasciare spazio all’ammissibilità di eventi avversi gravi e fatali”.

“La deriva del diritto, della democrazia e della libertà”

La ricostruzione della giudice su questo tema lancia un campanello d’allarme in vista della sentenza attesa a fine novembre dalla Consulta:

“Ammettendo che sulla base di un interesse collettivo un cittadino europeo possa essere “sacrificato” e perdere la vita, o possa subire anche una miocardite (evento avverso grave), un distacco di retina, o la comparsa di un tumore, si arriva alla deriva del dirittoalla deriva della democrazia e della libertà, che sono le basi della Carta di Nizza e dell’Unione Europea”

Questi sono alcuni stralci di un dispositivo giudiziario che mette in fila tutte le criticità sull’obbligo vaccinale anti-covid e le pene per i cittadini professionisti inadempienti.

”Neanche un solo cittadino europeo può essere sacrificato per una sperimentazione medica, o per altri motivi, perché la dignità umana è inviolabile (art. 1 carta di Nizza) e perché la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, secondo la Costituzione, articolo 32.

Atti inviati alla procura di Roma

La conclusione apre una finestra di speranza: il giudice Susanna Zanda infatti non solo conferma l’annullamento della sospensione e il reintegro della psicologa, ma dispone anche l’invio dell’ordinanza stessa alla procura di Roma, che potrà così prendere provvedimenti per quanto è di sua competenza perché sia fatta giustizia.

ECCO IL TESTO INTEGRALE DEL DISPOSITIVO:

tribunale-firenze_ordinanza-31ott2022_giudice-susanna-zanda.pdf

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