[Pressenza] Processo Iuventa: le motivazioni dell’assoluzione

Rassegna 22/05/2024

Pressenza

Notizie da Pressenza IPA – 22.05.2024

Processo Iuventa: le motivazioni dell’assoluzione

Iuventa crew

La verità giudiziaria smaschera strumentalità politica delle campagne diffamatorie contro le organizzazioni non governative: la corposa sentenza GUP presso il Tribunale di Trapani accerta l’insussistenza di un qualsiasi reato e spazza via ogni ipotesi di collaborazione fra ONG e trafficanti, evidenziando piuttosto una indagine fondata su “materiale incompleto e “analizzato in una prospettiva solo parziale”.

Dopo sette anni di criminalizzazione dell’equipaggio Iuventa sarebbe bastato all’accusa verificare l’operato della Iuventa e raccogliere i documenti che da sempre erano a disposizione per rilevare che tutto è stato fatto sotto il coordinamento dell’MRCC di Roma. Invece, come rilevato dal Gup, ci si è accontentati di “laconici brogliacci” delle intercettazioni e di relazioni di servizio che hanno distorto la realtà dei fatti (ed in particolare quella dell’undercover Luca Bracco).

Testualmente la sentenza fin dalle premesse evidenzia infatti che le autorità di indagine “in tale contesto probatorio parziale (..) hanno talvolta concentrato l’attenzione e valorizzato oltremodo aspetti di portata dimostrativa limitata, senza tenere conto complessivamente di tutti gli elementi disponibili o comunque agevolmente acquisibili, e da dati del tutto incerti e privi di significato univoco avevano sviluppato valutazioni e raggiunto conclusioni presentate come certe, giungendo in qualche occasione ad un’interpretazione dei fatti che non può più ritenersi coerente con quanto emerso all’esito dell’udienza preliminare”.

La sentenza sottolinea che sostanzialmente le autorità di indagine si sono limitate a fare affidamento sui dati emergenti “dai laconici brogliacci della Centrale Operativa dell’I.M.R.C.C. (Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo) e dalle sintetiche schede SAR dell’I.M.R.C.C., senza acquisire e adeguatamente valorizzare ulteriori elementi, quali le registrazioni delle comunicazioni telefoniche tra l’I.M.R.C.C. e gli assetti navali coinvolti nei vari eventi SAR, nonché i dati di posizionamento e di tracciamento delle navi intervenute o presenti in occasione delle operazioni di soccorso dei migranti, in modo da ottenere informazioni aggiuntive e complete che consentissero di esaminare in una visione d’insieme i singoli eventi e di verificare le condotte dei protagonisti di ciascuna vicenda”; aggiunge che le autorità di indagine avevano fornito “interpretazioni distorte di alcuni accadimenti, presentati dalla p.g. con una successione diacronica alterata rispetto al reale accadimento dei fatti” per non aver tenuto conto dei diversi fusi orari!

Nessuna consegna concordata, nessun taxi del mare, né condotte tese a procurare l’ingresso illegale dei migranti in Italia.

Viene invece riconosciuto che già sul piano oggettivo e materiale la direzione delle condotte addebitate alla Iuventa vada “inquadrata nello specifico contesto delle operazioni di soccorso. Va osservato come l’obbligo di soccorso in mare sia previsto dal diritto consuetudinario internazionale, da numerose convenzioni internazionali e dal diritto interno”.

La sentenza riconosce altresì che le operazioni di soccorso siano state sempre disposte dall’I.M.R.C.C. e siano state svolte sotto la direzione e il costante coordinamento dell’I.M.R.C.C. come risulta dalle comunicazioni telefoniche con la nave Iuventa e con gli altri assetti navali presenti nell’area.

Rispetto infine alla presenza degli operatori della Iuventa negli scenari ove operavano anche i presunti scafisti / trafficanti, viene sancito espressamente che “la mancata opposizione del personale della nave Iuventa all’impossessamento del motore del gommone da parte dei “pescatori di motori” va inquadrata nel contesto nel quale i predetti “pescatori di motori” avrebbero potuto essere armati e avrebbero potuto reagire con manovre improvvise tali da mettere in pericolo la stabilità del gommone, con il conseguente rischio che alcuni migranti potessero cadere o gettarsi a mare, fermo restando che non sussisteva, in ogni caso, un obbligo giuridico da parte del personale della nave Iuventa di impedire il prelievo del motore da parte dei “pescatori di motori”. In tal modo la mancata opposizione del personale della nave Iuventa all’impossessamento del motore del gommone da parte dei “pescatori di motori” non solo non è idonea a fungere da elemento sintomatico della contestata consegna concordata dei migranti soccorsi (..), ma non è neanche idonea ad integrare un’autonoma condotta di favoreggiamento dell’immigrazione illegale”.

Secondo il provvedimento “gli elementi probatori esposti depongono, in termini di assoluta chiarezza e completezza, per l’insussistenza dei reati contestati agli imputati “ e ancora “sgombrato il campo dai sospetti, sulla base di dati obiettivi, le fonti di prova non si prestano a soluzioni alternative e non sono interpretabili in maniera diversa da quella sopra accolta. Peraltro, il materiale probatorio acquisito, anche nel corso dell’udienza preliminare, è insuscettibile di completamento e non potrebbe essere ulteriormente sviluppato nella direzione accusatoria”.

Peraltro, si premura il Tribunale ad aggiungere che “anche nel caso in cui il materiale probatorio fosse stato idoneo ad integrare l’elemento oggettivo dei reati, nel contesto delle doverose operazioni di soccorso, realizzate sotto il costante coordinamento dell’I.M.R.C.C., sarebbe mancata la dimostrazione della sussistenza dell’elemento psicologico delle fattispecie contestate…tenuto anche conto della circostanza che al momento del soccorso i migranti sono da considerare “naufraghi” fino allo sbarco in un luogo sicuro e che il loro status verrà definito a terra solo dopo la consegna da parte dei soccorritori alle Autorità preposte ai controlli di frontiera”.

Allo stesso modo si sarebbe dovuta prendere in considerazione la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p.. Un adempimento del dovere di soccorso che come ha innovativamente rilevato il Gup riferendosi al provvedimento assunto dal Tribunale civile di Brindisi, può essere “astrattamente declinabile, in una prospettiva evolutiva, anche come diritto di esercitare il soccorso nei confronti dei migranti in evidente situazione di pericolo, in viaggio su imbarcazioni fatiscenti, sovraccariche, inidonee a percorrere in sicurezza lunghi tragitti e a raggiungere le coste europee, prive di una guida competente, di carburante sufficiente e di dispositivi di sicurezza”.

Infine, il Gup ha riconosciuto che “la fuga da torture, detenzioni arbitrarie, violenze sessuali, maltrattamenti, sfruttamento sessuale e lavorativo, privazioni delle necessità umane primarie (beni alimentari e cure mediche) è chiaramente indicativa dell’inevitabilità di sottrarsi a una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona derivante dalla permanenza nei centri di detenzione libici per migranti transitanti” rilevante per la sussistenza della scriminante dello stato di necessità.

“In tale prospettiva le eventuali condotte materialmente idonee a procurare l’ingresso in Italia dei migranti privi di titolo di ingresso sarebbero in realtà necessitate, in quanto funzionali a difendere gli interessi fondamentali della persona umana e a sottrarre i migranti transitanti in Libia alle condizioni inumane vissute nei centri di detenzione”

Ribadiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto, ancora di più per gli importanti principi affermati dal Tribunale di Trapani che chiariscono una volta per tutte l’innocenza dei nostri difesi, ma soprattutto la necessità e la doverosità del soccorso delle persone che muoiono ogni giorno nel Mediterraneo.

Avv. Francesca Cancellaro                   Avv. Alessandro Gamberini                         Avv. Nicola Canestrini

La versione completa della motivazione dell’assoluzione del Tribunale di Trapani si può trovare qui: MEDIA HANDOUT


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