La Confsal firma il T.U. di riforma sull’apprendistato

Notiziario Sindacale
n. 62 del 12 luglio 2011

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal
Ai Segretari Regionali e Provinciali – Confsal
LORO SEDI

Sommario:

Schema di Riforma del contratto di apprendistato – posizione di Confsal

Riforma del contratto di apprendistato– posizione Confsal

Roma, 11 luglio. Confsal ha aderito oggi al testo unico di riforma dell’apprendistato. “E’ una scelta coraggiosa che porterà con sé cambiamenti legati allo sviluppo, al progresso e all’evoluzione degli scenari socio-economici. Anche per questo la nostra confederazione ha accettato l’urgenza con cui è stato espletato l’iter procedurale: occorre varare in fretta una riforma di cui l’Italia ha bisogno”. Ecco le macro motivazioni con cui si è aderito al testo di riforma:
1. Sostenere le imprese e le famiglie toccate dalla crisi economica o a rischio di emarginazione sociale;
2. Occupare subito i giovani quindicenni e diciassettenni che vogliono inserirsi nel sistema produttivo mediante contratti di apprendistato finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali, nei diversi livelli di EQF;
3. Semplificare la libera circolazione in Europa delle qualifiche e potenziare la mobilità dei professionisti con strumenti certificabili, riconoscibili ed efficaci.

È un SOS che tocca tutti molto da vicino: dall’Europa ai singoli mercati; dai governatori ai cittadini; dalle istituzioni alle parti sociali. Insomma è tempo di insistere affinché si sollevi l’economia e si stimoli ricchezza. La ricerca di stabilità, infine, è d’obbligo così come l’interazione e la non discriminazione economica e sociale tra pubblico e privato impiego rappresentano i principi su cui si esercita l’equità sociale tra lavoratori. Non può esserci, dunque, predominanza dell’uno sull’altro, ma vi è un principio di sussidiarietà e di contestuale concorrenza di entrambi allo sviluppo e alla crescita del nostro paese. Il primo, il pubblico impiego deve impegnarsi ancora di più nel dare un’offerta efficace di servizi ai cittadini, mentre il secondo, il privato impiego è chiamato a sostenere un’offerta competitiva e calibrata per soddisfare i bisogni dei consumatori. In quest’ottica, i lavoratori tutti rappresentano la principale risorsa per produrre consumi così come il lavoro è una leva determinante per la generazione di ricchezza.

Pertanto:
Sì, al testo unico sulla riforma dell’apprendistato per la prospettiva che esso offre in termini d’incentivazione della qualità del lavoro sostenuta da un’offerta formativa contrattuale in grado di produrre competenze e portante al conseguimento di una qualifica professionale; offerta che sia monitorata e valutata da commissioni rappresentative di tutti i soggetti interessati e coinvolti nel sistema di Istruzione e formazione con criteri e parametri uniformi territorialmente e omogenei per certificazione delle competenze e delle corrispondenti qualifiche.
Sì, all’estensione e alle procedure d’attuazione del Contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4) e del contratto di apprendistato per la ricerca e l’alta formazione (art. 5) per l’accesso nel pubblico impiego. È stata gradita, ma forse era d’obbligo, l’introduzione del comma 8 all’articolo 7 con cui si è nuovamente inserito il principio di partecipazione attiva delle parti sociali, precedentemente escluse.
Sì, alla possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per tramite i fondi paritetici interprofessionali anche in modo diretto, senza l’obbligo formale ma anche attraverso accordi con le regioni.
Sì, alla certificazione delle competenze nelle qualifiche EQF purché queste non generino discriminazione tra un lavoratore ed un altro, insomma il livello di qualifica certificata al lavoratore sia che l’abbia acquisita al termine del contratto di apprendistato sia che l’abbia acquisita con i canali d’istruzione e formazione deve avere il medesimo valore di retribuzione in entrata nel mondo del lavoro.
Sì, a considerare la strada dell’apprendistato una valida alternativa per i giovani che non vogliono intraprendere percorsi formali verso l’acquisizione di titoli di studio secondari e post secondari così come è pertinente che essi possano uscire dal sistema di istruzione e di formazione con la prospettiva di vedersi riconosciuta la formazione pregressa, ovvero la qualifica ovvero il diploma professionale acquisito nel percorso di istruzione e formazione.
Sì, a favorire i processi di accreditamento regionale di enti di formazione, di Istituti Tecnici e Professionali di Stato di secondo grado, di Università, di Dipartimenti e di fondazioni ITS con livelli essenziali minimi di qualità, anche in convenzione con enti di formazione regionali, purché essi offrano competenze e qualifiche certificate inseribili nel repertorio nazionale, e che queste abbiamo pari dignità e riconoscimento in entrata da parte del sistema produttivo.
Sì, a prevedere che il lavoratore possa essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria contrattuale purché a conclusione del percorso gli venga riconosciuto, con la qualifica conseguita, il livello retributivo ad essa corrispondente; insomma se il contratto prevede l’acquisizione di una qualifica EQF di livello IV può essere comprensibile l’assunzione al secondo livello più basso nell’arco temporale del contratto. Non se ne comprenderebbe il principio se al termine del contratto, e conseguita la qualifica professionale, magari entro un determinato periodo successivo alla scadenza, il contratto a tempo indeterminato non possa proseguire con livello di retribuzione corrispondente alla qualifica acquisita.

Confsal resta, invece, dell’avviso e conferma la preoccupazione sull’articolo 3 “Apprendistato per la qualifica professionale”, che a differenza del documento del 5 maggio scorso, non si ferma al diploma triennale da concludersi in tre anni proprio per favorire i giovani quindicenni ad utilizzare questo canale per inserirsi subito nel mondo del lavoro. L’apertura alla qualifica quadriennale e all’allungamento ad un giusto ed equo periodo di quattro anni, ci può stare! Purché questa qualifica non suggestioni il possessore al punto da avanzare pretesa di un passaggio diretto per l’accesso al quinto anno di istruzione superiore di secondo grado, ovvero ai percorsi dell’Istruzione Tecnica Superiore, ovvero ai percorsi universitari. Allo stesso modo ci sembra opportuno che venisse specificato e quantomeno condiviso che “per l’acquisizione di un diploma d’istruzione il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età, ai sensi del comma 6, art. 15, D. lgs. 226/2005, per coloro i quali sono in possesso del diploma professionale, ovvero della qualifica di terzo livello EQF. Giusto per rafforzare il principio che l’accesso al conseguimento del contratto per la ricerca e per l’alta formazione in ambito universitario e nei percorsi di Istruzione Tecnica superiore è possibile solo con diploma di istruzione secondaria (Rino Piroscia).

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Marco Paolo Nigi

 

Segreteria Generale – Viale di Trastevere, 60 – 00153 – ROMA
tel.065852071–fax 065818218–e-mail: info@confsal.it-sito: www.confsal.it

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