Il ministro Roberto Speranza “bastonato” dai giudici per il “suo” obbligo vaccinale

La legislazione introdotta dal Ministro della Salute uscente, Roberto Speranza, sull’obbligo di vaccinazione contro il Covid ha prodotto due risultati tangibili. Il primo è l’ulteriore taglio di risorse umano da un settore, quello sanitario, già attaccato da svariati anni di austerità.

E infatti in diverse regioni si è prospettata l’ipotesi del reintegro del personale non vaccinato, proprio a causa della carenza di medici. Il secondo effetto è l’intasamento dei tribunali. La sospensione dal lavoro senza retribuzione ha infatti un’immediata conseguenza: il ricorso in giudizio del lavoratore sospeso. E le possibilità che possa vincere sono molteplici.

Tre sentenze da Catania

Gli ultimi casi arrivano da Catania, dove in ben tre casi l’azienda sanitaria che aveva sospeso il lavoratore è stata costretta al reintegro e in un caso al pagamento di parte dello stipendio. Il primo caso riguarda un’assistente sociale che lavorava all’interno di una Comunità Terapeutica Assistita, ossia un centro che raduna bambini e adulti con problematiche psicologiche.

Bene, l’assistente era in possesso di regolare esenzione dalla vaccinazione contro il Covid, a seguito di una reazione avversa riscontrata dopo la somministrazione del siero Pfizer. Nonostante questo l’azienda sanitaria ha deciso di sospendere la dipendente con la scusa che l’esenzione non risultasse idonea. Su Byoblu avevamo parlato del clima di terrore creato intorno alle esenzioni, per cui moltissimi medici non volevano rilasciarle per la paura di ritorsioni.

Oltre ai ripetuti casi in cui le esenzioni, pur regolari, sono state messe in discussione, come questo caso di Catania. Il Tribunale ha invece dato ragione alla lavoratrice sospesa, riconoscendo la regolarità dell’esenzione e obbligando l’ASL al reintegro immediato.

Guarita, ma sospesa: il tribunale la reintegra

Il secondo caso riguarda invece una pedagogista che lavorava sempre presso la Comunità Terapeutica Assistita di Catania, anch’essa sospesa per presunta mancata vaccinazione contro il Covid. In questo caso tuttavia la lavoratrice sospeso risultava essere guarita dall’infezione.

Il testo della sentenza è quindi piuttosto esplicativo della confusione legislativa creata dal susseguirsi di ordinanze e circolari, spesso in contraddizione tra di loro, dal Ministero della Salute in particolare sulla gestione dei cosiddetti “guariti”.

Ad ogni modo il Tribunale di Catania ha stabilito che la condizione di guarito obbliga l’azienda sanitaria all’immediato reintegro della lavoratrice, almeno fino al termine stabilito da una delle tante circolari uscite dall’ufficio di Speranza. In questo caso è stato preso per buono il termine minimo di 6 mesi dall’avvenuta guarigione e quello massimo di 12 mesi.

Infine il terzo caso riguarda un dirigente dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Biancavilla, anche lui sospeso per mancata vaccinazione contro il Covid. Per quest’ultima situazione il Tribunale di Catania ha imposto all’ASL il pagamento dell’assegno alimentare, pari al 50% dello stipendio tabellare. Insomma una sconfitta su tutti i fronti per la legge Speranza.

Michele Crudelini

22 Luglio 2022

IL GIUDICE “MARTELLA” SPERANZA: BEN TRE SENTENZE CONTRO L’OBBLIGO VACCINALE (byoblu.com)

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